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Ordinanza — n. 5587/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling new budget limits apply only to execution, not the right to claim refund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5587/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal decision denying a taxpayer's refund claim. The agency argued that a new law limiting reimbursement amounts should apply to pending cases, but the taxpayer did not defend themselves. The court held that the new law only affects the execution phase of the refund, not the underlying right to claim it, which was already established by the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 16-octies della I. n. 123 del 2017; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: A subsequent law introducing quantitative limits on reimbursement procedures does not affect the right to claim the refund in pending litigation but only governs the execution phase.

Parole chiave

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ius superveniens tax refund budgetary limits execution phase pending litigation reimbursement right Cassation appeal rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies di I. n. 91 del 2017, convertito dalla I. n. 123 del 2017
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, I.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6213 del 2018
91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:
Cass. n. 227 del 2018
Cass. n. 227 del 2018; Cass.
Cass. n. 29899 del 2017
227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).
Cass. n. 2846 del 2019
Cass. n. 5300 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9609-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GIUNTA ROSARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 5080/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 26 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Rosario Giunta contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, I. n. 289 del 2002.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies di. n. 91 del 2017, convertito dalla I. n. 123 del 2017.

Sostiene la ricorrente che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto-legge sarebbe estensibile all'odierno giudizio poiché l'art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio. La censura è infondata. Ric. 2020 n. 09609 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 16-octíes, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, dì conv. del di. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:

Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). Le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i consequenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (in termini, tra le tante, Cass. n. 2846 e n. 5300 del 2019). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Stante l'assenza dì attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022. Il Presidente Luci Napolitano t; DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 21 FEB 2022 IL CAN