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Ordinanza — n. 5583/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific grounds and orders costs against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5583/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Augusto Cipolla inadmissible and ordered him to pay the opposing party's legal costs. Cipolla argued that the Court of Appeal failed to examine specific title documents and ignored his claim of adverse possession, but the court found his complaints lacked the required specific factual details under Article 360 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally flawed and did not meet the threshold for substantive review, resulting in a declaration of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: An appeal must be dismissed as inadmissible if it fails to specify the exact grounds for the alleged error, and no aggravated liability for abuse of process can be established without a precise allegation of the damage caused.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds abuse of process adverse possession claim legal costs award giurisdizione costituzionale decisione incidentale impugnabile cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
osserva Il ricorrente lamenta, in forma inestricabilmente confusa e lontana dallo schema tipico di cui all'art. 360 cod.
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
osserva Il ricorrente lamenta, in forma inestricabilmente confusa e lontana dallo schema tipico di cui all'art. 360 cod.
Art. 96 c.p.c.
14-01-2022 -2- sensi dell'art. 96 cp.c., al pagamento della somma equitativamente determinata per aver proposto il ricorso con colpa grave".
Art. 334, comma 2 c.p.c.
14-01-2022 -4- impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 348-bis c.p.c.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
e dell'art. 606 cp.p., su ragioni di merito, atteso che la furkione di filtro della diiposkione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dalteiprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"».
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 360 cod. proc. civ
osserva Il ricorrente lamenta, in forma inestricabilmente confusa e lontana dallo schema tipico di cui all'art. 360 cod.
art. 132 c.p
c., nonché dell'art. 132 c.p.c.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 21798, 27/10/2015
S.U. n. 7583/2004
21798, 27/10/2015; ma già S.U. n. 7583/2004).
Sez. 2, n. 22588/2020
L'onere di una tale allegazione, peraltro, non si pone in contrasto con la eventuale necessità di una stima equitativa di esso danno (cfr., da ultimo, sulla valutazione equitativa, Sez. 2, n. 22588/2020).
S.U. n. 7155, 21/3/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17283-2021 proposto da: CIPOLLA AUGUSTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro PROFETA IRENE, quale procuratrice della sig.ra VASSALLO ANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROMEO PALAMARA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 220/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: «ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - Anna Vassallo, proprietaria di due piccoli appezzamenti di terreno, convenne in giudizio Augusto Cipolla e Francesca Mazzola, chiedendo regolarsi i confini e apporsi i termini con la proprietà dei convenuti,- costituitosi il solo Cipolla deduceva che non erano mai esistiti confini e che le particelle, di cui l'attrice si era detta titolare, si appartenevano ai convenuti, "o perché pertinenze o perché usucapiti"; - il Tribunale, diJposta ctu, regolò i confini e condanno la parte convenuta ad apporre i termini; - Augusto Cipolla propose appello lamentando nullità della sentenza di primo grado per vizio motivazionale, nonché dolendosi per non essere stata accolta l'eccezione d'usucapione; - la Corte d'appello di Messina, evidenziò che iz sentenza di primo grado aveva condiviso la relazione del ctu, che era rimasta incontestata, essendosi il convenuto limitato a dedurre "una relazione di complementarietà funzionale'', senza neppure articolare mezzi istruttori e che l'eccezione d'usucapione era priva di fondamento, stante che nell'atto di provenienza dell'appellante non erano incluse le particelle oggetto di causa, delle quali, inoltre, non era stata fornita prova del possesso utile all'usucapione e ciò posto rigettò l'impugnazione; - Augusto Cipolla ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di un articolato complesso censuratorio [ulteriormente illustrato da memoria] e Anna Vassallo, rappresentata dalla sua procuratrice Irene Profeta, resiste con controricorso, con le conclusioni del quale chiede che il ricorrente venga condannato, Ric. 2021 n. 17283 sez.

M2 - ud. 14-01-2022 -2- sensi dell'art. 96 cp.c., al pagamento della somma equitativamente determinata per aver proposto il ricorso con colpa grave". osserva Il ricorrente lamenta, in forma inestricabilmente confusa e lontana dallo schema tipico di cui all'art. 360 cod. proc. civ., che: - la Corte d'appello aveva, con motivazione inesistente, omesso di esaminare i titoli di provenienza e un non meglio Jpecificato atto monitorio del 1972, dai quali vi era modo di accertare che le particella di ali si discute erano state fraterne nel 1966 a Guarino Felice; nonché il contratto del 1986; - mancato esame di eccezione di pertinenza ha determinato la violazione dell'art. 112 c. c., nonché dell'art. 132 c.p.c. per la omessa trascrizione o meglio per la parziale trascrizione delle conclusioni adottate dal concludente"; - la Corte aveva "travisato le conclusioni del ricorrente, avendo affermato che lo stesso avrebbe solo eccepito la usucapione delle predette particelle; di contro il ricorrente ha sostenuto che le particelle 341 e 342 erano delle pertinenze del cottage e che in ogni caso le stesse erano state possedute dal Guarirlo per oltre in ventennio, ossia alla data di acquisto del cottage, stipulato nei 1966".

Deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identifiCativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della Jpecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vi zio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'ad. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 3, n. 19939, 22 / 9 / 2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure eipressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. cim, deve essere articolato in .q9ecifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria Ric. 2021 n. 17283 sez.

M2 - ud. 14-01-2022 -3- adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (dr., - da ultimo Sez. 2, n.17470/ 2018). Da quanto sopra deriva che il ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della ipecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. ci v., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6, n.11603,14/ 5 / 2018,RA 648533).

Nel caso in esame il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua, confusa e oscura, diretta, piuttosto che enucleare specifici motivi di doglianza in relazione alle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. dv., un complessivo riesame della sentenza d'appello, in altri termini, una sorta d'improprio terzo grado. Al contrario degli apodittici assedi impugnatori, la Corte di merito ha esaminato i titoli e tratto l'insindacabile convincimento che le particelle di cui qui si discute non fossero di proprietà della parte convenuta; ha chiarito che i confini erano stati determinati sulla base della non contestata relazione del c.t.u.; che, i convenuti non avevano neppure allegato istanza istruttoria; che, infine, quest'ultimi non avevano dimostrato la sussistenza dei presupposti dell'usucapione.

L'eiposta motivazione non viene affatto attinta dal ricorso, con il quale il ricorrente, nella sostanza, insite nell'affermare di avere ragione, impropriamente richiamando, aipecificamente e sommariamente, i documenti di causa, invocando un inammissibile riesame in questa sede. Di conseguenza, siccome affermato dalle 5. U. (sent. n. 7155, 21 / 3 / 2017, Ry. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. i, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, Ric. 2021 n. 17283 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -4- impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 cp.p., su ragioni di merito, atteso che la furkione di filtro della diiposkione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dalteiprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"».

Non sussistono i presupposti per sciogliere pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2, cod. proc. civ. A differenza della previsione di cui al comma terzo dell'articolo in discorso la fattispecie evocata impone che la parte richiedente alleghi il danno, cioè lo specifichi, individuando in cosa sia consistito il pregiudizio causato dall'azione improvvida della controparte (si veda, in senso conforme, ex multis, Sez. 3, n. 21798, 27/10/2015; ma già S.U. n. 7583/2004). L'onere di una tale allegazione, peraltro, non si pone in contrasto con la eventuale necessità di una stima equitativa di esso danno (cfr., da ultimo, sulla valutazione equitativa, Sez. 2, n. 22588/2020).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 17283 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -5- dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello s