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Ordinanza — n. 5580/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to deduct lawyer fees for defense counsel despite missing explicit advance fee declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5580/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a correction to a previous ruling that had failed to deduct legal fees for the defense attorney. Although the lawyer did not explicitly declare the advance payment of fees in the counter-petition, the court found the request for fee deduction validly implied within that same request. Consequently, the court corrected the original order to ensure the attorney's fees were properly deducted in his favor.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In proceedings for the correction of material errors, the request for deduction of fees is validly formulated even without an explicit declaration of advance payment, as such payment is implicitly contained in the demand for fee deduction.

Parole chiave

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correction of material errors deduction of legal fees implied advance payment defense attorney fees Cassation procedure correction anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31033/2019
Cass. n. 21213/2013
M2 - ud. 20-01-2022 -2- controricorrente Cosmo s.r.l. devono essere distratte in favore dell'avvocato Antonio Roca. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013).
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Testo completo

ente nr\ SS" ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 1058-2020 proposto da: ROCA ANTONIO, difensore della ditta COSMO SRL, controricorrente nel giudizio definito con l'ordinanza 20903/2019 che ha avuto quali ricorrenti RUGGERI ANDREINA, ROMANO STEFANO, FALL. AMINATA GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FORNOVO, 3, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PROIETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE IDOLO CASALE; avverso l'ordinanza n. 20930/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 5/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L'avvocato Antonio Roca ha chiesto, nella sua qualità di difensore della società Cosmo s.r.I., la correzione dell'ordinanza di questa Corte 5 agosto 2019, n. 20930, che ha condannato i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse nel controricorso, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore. Con provvedimento depositato il 30 dicembre 2019, il Presidente della sezione, vista l'istanza, ha disposto l'apertura del procedimento di correzione e ha assegnato il ricorso alla sottosezione seconda della sesta sezione civile.

L'istante ha dedotto di avere formulato "espressamente nel controricorso" la richiesta di distrazione, ma non ha allegato l'atto alla richiesta di correzione, né tale atto è risultato tra quelli a disposizione del Collegio. Con provvedimento n. 8070/2021 si è quindi ordinata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio r.g.n. 2514/2015 svoltosi innanzi a questa Corte. CONSIDERATO CHE Dall'esame del controricorso emerge che l'istante nel controricorso ha chiesto l'attribuzione in proprio favore delle spese senza peraltro dichiararsi antistatario delle medesime.

Il Collegio ritiene, seguendo la pronuncia delle sezioni unite n. 31033/2019, che la richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore debba ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui difetti l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine all'avvenuta anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese. L'istanza dell'avvocato Roca va pertanto accolta. Pertanto, l'ordinanza n. 20930/2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore della Ric. 2020 n. 01058 sez.

M2 - ud. 20-01-2022 -2- controricorrente Cosmo s.r.l. devono essere distratte in favore dell'avvocato Antonio Roca. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 20930/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione "come per legge" e prima del punto e virgola, di quanto segue: "con distrazione all'avvocato Antonio Roca". Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Presidente (Lornzo Orilla) j/I/v1A-,0 DEPOSITATO IN CANCELLERIA fr.„, -ZE ESPER1'0 LO . i G 2_ (---L„ /. r i oggi, SMaid Tornai IL C