Cassation Court dismisses appeal on administrative fine costs, ruling merit judge's 50% reduction was proper.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reduce litigation costs by 50%. The appellant challenged this reduction, arguing it violated tariff standards, while the respondent maintained the merit judge properly considered the case value and specific appeal grounds. The Court agreed that the assessment of cost reduction falls within the discretion of the trial judge, who adequately reasoned the decision based on the case's monetary value and the nature of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The Court of Cassation holds that the power to evaluate the application of cost reductions belongs to the judge of the merits, whose decision is binding unless manifestly erroneous.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3989-2021 proposto da: LIMENTANI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, presso lo studio dell'avvocato DANIEL DEL MONTE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N 21, presso lo studio dell'avvocato MARINA DI LUCCIO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 3989/2021 Numero sezionale 992/2022 Numero di raccolta generale 5472/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 avverso la sentenza n. 10766/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Angelo Limentani ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di riforma di sentenza del giudice di pace su opposizione a sanzione amministrativa.
2. Roma Capitale ha resistito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Con un motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese applicando la riduzione del 50% rispetto ai minimi tariffari.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è manifestamente infondato in quanto la valutazione sull’applicazione della riduzione spetta al giudice del merito che nella specie ha congruamente motivato avuto riguardo all’oggetto della controversia, al valore della causa (euro 264,03) e al motivo di appello riguardante esclusivamente la compensazione delle spese.
3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore.
4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 03989 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 3989/2021 Numero sezionale 992/2022 Numero di raccolta generale 5472/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500 più 100 per esborsi. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 03989 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .