Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new issue regarding automatic system and unfounded exemption claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mondial Park '95 SRL against the Rome Tribunal's rejection of an administrative fine inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly utilized the automatic Sirio ves 1.0 system and failed to apply the exemption for fulfilling duties under Article 4 of Law No. 689/1981. The court rejected the appeal because the issue regarding the automatic system was not raised before the lower courts, constituting a new matter, while the exemption claim was deemed manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it raises a new issue not previously contested, and an exemption claim is rejected if the statutory prerequisites for fulfilling duties are absent.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4970-2021 proposto da: MONDIAL PARK '95 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN VALENTINO 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato NICOLA SABATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9456/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 4970/2021 Numero sezionale 993/2022 Numero di raccolta generale 5471/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 RILEVATO CHE:
1. MONDIAL PARK '95 SRL ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa (a conferma della sentenza del giudice di pace).
2. Roma Capitale ha resistito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Con due motivi si censura la sentenza del Tribunale di Roma sotto il profilo della illegittimità dell’accertamento della violazione mediante il sistema automatico Sirio ves1.0 e della omessa applicazione dell’esimente dell’adempimento del dovere ex art. 4 l. n. 689/1981 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è inammissibile perché non risulta che il ricorrente avesse posto la questione dell’utilizzo del sistema sirio ves 1.0 come motivo di appello avverso la sentenza del giudice di pace e neanche come motivo di opposizione. Si tratta pertanto di questione del tutto nuova. La seconda censura è manifestamente infondata non ricorrendo i presupposti dell’esimente dell’adempimento del dovere come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata.
3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore.
4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021 n. 04970 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 4970/2021 Numero sezionale 993/2022 Numero di raccolta generale 5471/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 6.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1500 più 200 per esborsi. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 04970 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A