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Ordinanza — n. 5466/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5466/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5466/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1354/2021 R.G., proposto da FIDONE ANGELINA, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Savarese, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riboty 3, presso l’avv. Lucia Licitra. -RICORRENTE- contro ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1006/2020, pubblicata in data 10.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5466/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Analogamente, l’eccezione di giudicato è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la corte distrettuale correttamente rilevato che la sentenza del giudice del lavoro, invocata dalla ricorrente, era stata resa in una causa previdenziale tra la datrice di lavoro e l’Inps, conformemente al principio costantemente affermato da questa Corte, cui il ricorso non contrappone argomenti per mutare orientamento, secondo cui, tra la potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.

Parole chiave

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lavoro sostitutivo valutazione dei rappresentanti del personale attestato di lavoro rapporto informativo, promozione lavoro sottoposto ad autorizzazione potere discrezionale del compilatore/valutatore
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1354/2021 R.G., proposto da FIDONE ANGELINA, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Savarese, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riboty 3, presso l’avv. Lucia Licitra. -RICORRENTE- contro ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1006/2020, pubblicata in data 10.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Angelina Fidone ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Assessorato regionale del lavoro le ha irrogato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 1354/2021 Numero sezionale 983/2022 Numero di raccolta generale 5466/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 la sanzione pecuniaria di € 5672,30 ai sensi dell’art. 3 D.L. 12/2002, per aver impiegato una dipendente senza che il nominativo di quest’ultima fosse stato annotato nelle scritture o in altra documentazione obbligatoria.

L’opposizione è stata respinta dal tribunale, con pronuncia confermata in appello. La Corte di Catania ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, vertente sull’insussistenza del vincolo di subordinazione, rilevando che la censura non sottoponeva a critica il ragionamento del tribunale, che pure aveva evidenziato che la subordinazione non è esclusa dal carattere saltuario della prestazione ove il dipendente risulti comunque sottoposto al potere direttivo del datore di lavoro. Ha respinto l’eccezione di giudicato, poiché la sentenza del tribunale di Ragusa n. 171/2018, che aveva escluso il vincolo di subordinazione, era intervenuta tra parti diverse da quelle del presente giudizio, dichiarando inammissibile anche la censura riguardante la regolazione delle spese processuali.

La cassazione della sentenza è chiesta da Angelina Fidone con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. L’Assessorato regionale per le politiche sociali non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato le dichiarazioni Francesco Tumino e Giuseppina Guastella - che avevano riferito che la lavoratrice aveva svolto un’attività solo saltuaria - ed abbia valorizzato deposizioni inutilizzabili, quali quella F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 1354/2021 Numero sezionale 983/2022 Numero di raccolta generale 5466/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 della stessa lavoratrice, interessata all’esito della lite, e di Salvatrice Scrivano, che aveva reso dichiarazioni de relato. La Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere vincolanti le statuizioni della sentenza del giudice del lavoro n. 171/2018, che aveva escluso l’esistenza del vincolo di subordinazione.

Il motivo è inammissibile. La censura, con cui si lamenta la non corretta valutazione delle deposizioni testimoniale, non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia, che già aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello vertente sull’esistenza di un rapporto di subordinazione, evidenziando che già il gravame non sottoponeva a critica la decisione del tribunale, secondo cui il carattere saltuario della prestazione non escludeva l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato. In difetto di impugnazione di tale statuizione in rito, la censura, che attiene al merito, è preclusa, anche riguardo alla eccepita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Analogamente, l’eccezione di giudicato è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la corte distrettuale correttamente rilevato che la sentenza del giudice del lavoro, invocata dalla ricorrente, era stata resa in una causa previdenziale tra la datrice di lavoro e l’Inps, conformemente al principio costantemente affermato da questa Corte, cui il ricorso non contrappone argomenti per mutare orientamento, secondo cui, tra la potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.

Tra il giudizio avente ad oggetto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 Numero registro generale 1354/2021 Numero sezionale 983/2022 Numero di raccolta generale 5466/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste neppure rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (Cass. 2795/1999;

Cass. 11622/1995; Cass. 849/2004; Cass.23045/2018; Cass. 11539/2020). Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese non avendo l’Assessorato Regionale svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B