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Ordinanza — n. 5462/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to revise factual findings on professional fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5462/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the lower court's calculation of professional fees. The appellant argued the appellate court erred in fact-finding regarding the fee amount, but the court held that such challenges constitute a request to revise the trial court's factual assessment. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 4 D.M. 140/2012: The Court of Cassation cannot review factual findings or revise the trial court's assessment of evidence, limiting its jurisdiction to legal errors and procedural defects.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual review cassation professional fees assessment revision of trial facts legality judgment scope capacità di guadagno sufficiente ripetibili dell'avvocato compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 4 D.M. 140/2012
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 del D.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 702 bis c.p
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 702-ter c.p
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
art. 671 c.p
140 del 2012, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto eccessiva la liquidazione della somma di € 4.475 per il ricorso ex art. 671 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n.23390 del 23/10/2020
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29336 del 22/12/2020
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29336 del 22/12/2020, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011
Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16784-2020 proposto da: DI COSMO CINZIA, rappresentata e difesa dall’avv. PASQUALE RINALDI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MOTTA SILVANO e LA IUPPA SANTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DANTE DE BLASI n. 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLO FERRARI, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURO AGLIATI - controricorrenti - avverso la sentenza n. 614/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/05/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16784/2020 Numero sezionale 1010/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5462/2022Data pubblicazione 18/02/2022 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Di Cosmo Cinzia evocava in giudizio Motta Silvano e La Iuppa Santina innanzi il Tribunale di Foggia, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 20.461,00 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dalla ricorrente in favore dei resistenti in relazione ad alcuni giudizi civili. Con l’ordinanza impugnata, resa nella resistenza della parte resistente, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando Motta e La Iuppa, in solido tra loro, al pagamento dell’importo di € 17.881,07. Interponevano appello i due soccombenti e la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, n. 614/2020, resa nella resistenza della Di Cosmo, riformava in parte la decisione di prime cure, riducendo il compenso dovuto alla professionista appellata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Cosmo Cinzia, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso Motta Silvano e La Iuppa Santina. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’avv. Di Cosmo Cinzia, condannava Motta Silvano e La Iuppa Santina al pagamento della somma di € 17.881,07 a titolo di compensi maturati per le prestazioni professionali rese in favore dei convenuti.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, riformando la decisione di prime cure, determinava il credito della Di Cosmo nel F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16784/2020 minor importo di € 8.100, condannando la medesima alla Numero sezionale 1010/2022Numero di raccolta generale 5462/2022 restituzione delle somme percepite in eccesso a fronte della Data pubblicazione 18/02/2022 pronuncia del Tribunale.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza la Di Cosmo, affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la decisione di prime cure fosse appellabile, per effetto della forma in concreto adottata dal giudice di prima istanza, nonostante l’entrata in vigore della norma sopra richiamata, che espressamente aveva affermato la non appellabilità della decisione che definisce il giudizio in materia di liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività professionale prestata in procedimenti civili.

Il motivo è inammissibile, in forza del principio secondo cui “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.23390 del 23/10/2020, Rv. 659244; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29336 del 22/12/2020, Rv. 660188; sul punto, Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 del D. M. n. 140 del 2012, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto eccessiva la liquidazione della somma di € 4.475 per il ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato dalla ricorrente per conto e nell’interesse dei due controricorrenti, sulla base di considerazioni non trovanti alcun riscontro documentale. La censura è inammissibile, perché essa si risolve in una istanza di revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, estranea alla finalità ed F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16784/2020 alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza Numero sezionale 1010/2022Numero di raccolta generale 5462/2022n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.

Data pubblicazione 18/02/2022 Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S