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Ordinanza — n. 5460/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings on contract formation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5460/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rosanna Caputo's appeal inadmissible against the Appellate Court's decision in a dispute over a geological assignment fee. Caputo argued that the lower court erred in finding she lacked proof of who authorized her work, despite acknowledging the work was performed. The court ruled that this constituted a factual assessment rather than a legal error, making it unreviewable at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A cassation complaint challenging a court of appeal's finding of fact regarding the existence of a contractual mandate is inadmissible as it amounts to a mere request to revise the lower court's conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual findings contract formation proof of mandate cassation review compenso per prestazioni indennità del perito riscossione di prestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del conferimento dell’incarico, pur avendo accertato lo svolgimento effettivo della prestazione professionale.
Art. 360 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 112 c.p
Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del conferimento dell’incarico, pur avendo accertato lo svolgimento effettivo della prestazione professionale.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18390-2020 proposto da: CAPUTO ROSANNA, rappresentata e difesa dall’avv. DARIO VALENTINO LAURENZA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro LO BUONO DONATO, rappresentato e difeso dall’avv. ROCCO DI BONO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - PEPE GAETANO, rappresentato e difeso dall’avv. PASQUALE CIOLA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18390/2020 nonchè contro Numero sezionale 1013/2022Numero di raccolta generale 5460/2022 LOMUTO FRANCESCO Data pubblicazione 18/02/2022 - intimato - avverso la sentenza n. 286/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Lo Buono Donato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2000, con il quale il Tribunale di Melfi gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di Caputo Rosanna, del compenso relativo ad un incarico geologico eseguito dall’opposta per conto dell’opponente. Quest’ultimo deduceva, in particolare, di non aver mai conferito alcun incarico alla Caputo, e chiamava in giudizio Pepe Gaetano e Lomuto Francesco, asserendo che l’incarico fosse stato conferito da uno di essi.

Con sentenza n. 163/2012, resa nella resistenza della parte opposta, il Tribunale dichiarava l’estraneità del Lomuto alla vicenda negoziale di cui è causa, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto. Interponeva appello il Lo Buono e la Corte di Appello di Potenza, con la sentenza impugnata, n. 286/2020, resa nella resistenza delle parti appellate, riformava la decisione di prima istanza, accogliendo l’opposizione e condannando la Caputo alle spese del doppio grado di giudizio, sul presupposto che la predetta non avesse fornito la prova di chi le avesse effettivamente conferito l’incarico professionale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Caputo Rosanna, affidandosi a due motivi. Resistono con autonomi controricorsi Lo Buono Donato e Pepe Gaetano. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18390/2020 Numero sezionale 1013/2022 Lomuto Francesco, intimato, non ha invece svolto attività Numero di raccolta generale 5460/2022Data pubblicazione 18/02/2022 difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, il controricorrente Pepe ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza accoglieva l’appello interposto da Lo Buono Donato avverso la pronuncia di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo n. 1/2000, a suo tempo emesso dal Tribunale di Melfi, con il quale era stato ingiunto al predetto Lo Buono il pagamento della somma di lire 19.175.073 in favore di Caputo Rosanna, a fronte delle prestazioni da quest’ultima rese per la progettazione di un laghetto collinare.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che la Caputo non avesse fornito la prova di chi le avesse conferito l’incarico professionale: in particolare, se il Lo Buono, cliente finale, ovvero Pepe Gaetano, il quale sarebbe stato a sua volta incaricato dal Lo Buono di eseguire alcune prestazioni professionali. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Caputo, affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del conferimento dell’incarico, pur avendo accertato lo svolgimento effettivo della prestazione professionale.

La censura è inammissibile. La Corte potentina ha ritenuto che la Caputo non avesse fornito la prova di chi le avesse conferito l’incarico professionale. Tale statuizione, non adeguatamente attinta dal motivo, si risolve in un accertamento di fatto, non utilmente censurabile, in sé, in questa sede, posto che il motivo di ricorso non F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18390/2020 può risolversi in una mera istanza di revisione del convincimento del Numero sezionale 1013/2022Numero di raccolta generale 5460/2022 giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Data pubblicazione 18/02/2022 Rv. 627790). Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del governo delle spese operato dal giudice di merito. Anche questa censura è inammissibile, posto che la Corte di Appello ha regolato le spese del doppio grado di giudizio in applicazione del criterio generale della soccombenza”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, per il controricorrente Pepe Gaetano, ed in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, per il controricorrente Lo Buono Donato; il tutto, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A