Cassation court dismisses appeal regarding oral evidence exclusion due to failure to cite witnesses and revoke prior decays.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Cassano against the Bari Court of Appeal's decision. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded his oral evidence because witnesses were not cited and a prior decree of decay was not revoked. The court found the appellant failed to provide the necessary procedural context to verify these claims, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 208 c.p.c.; Art. 104 disp. att. c.p.c.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to cite the specific provision declaring the decay from oral evidence and the request for its revocation, preventing the collegium from verifying the alleged procedural vices.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16901-2020 proposto da: CASSANO ANDREA, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE IAFISCO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro DEL VECCHIO MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO CICCHETTI e GIUSEPPE CORBO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 594/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/04/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16901/2020 Numero sezionale 1011/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5454/2022Data pubblicazione 18/02/2022 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Cassano Andrea proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2007, con il quale il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di Del Vecchio Mario, del compenso relativo ad alcune prestazioni di lattoneria eseguite dall’opposto per conto dell’opponente.
Quest’ultimo deduceva, in particolare, di aver saldato quanto dovuto, ed eccepiva che, comunque, le prestazioni non erano state completate dal subappaltatore, tanto che era stato poi incaricato del loro completamento un altro soggetto. L’opponente chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al pagamento di alcune contrapposte poste creditorie. Con sentenza n.1779/2015, resa nella resistenza della parte opposta, il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto opposto; accoglieva in parte anche la domanda riconvenzionale, condannando il Del Vecchio al pagamento in favore del Cassano dell’importo di € 1.193,64; compensava le spese di lite per la metà, ponendone la restante parte a carico dell’opposto.
Interponeva appello il Del Vecchio e La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, n. 594/2020, resa nella resistenza del Cassano, riformava la decisione di prima istanza, confermando tuttavia la revoca del decreto ingiuntivo, perché l’opposto aveva riconosciuto di essere creditore di somma inferiore a quella originariamente indicata in sede monitoria, e condannando quindi l’opponente al pagamento di € 8.100,36 oltre accessori e spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cassano Andrea, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso Del Vecchio Mario. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16901/2020 In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente Numero sezionale 1011/2022Numero di raccolta generale 5454/2022 ha depositato memoria, instando per la refusione delle spese anche Data pubblicazione 18/02/2022 della fase cautelare ex art. 373 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con sentenza n. 1779/2015 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione proposta da Cassano Andrea avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Del Vecchio Mario, titolare della ditta DVM Project Lattonerie, condannando quest’ultimo –in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente– al pagamento in favore del predetto della somma di € 1.193,64.
Con la sentenza oggi impugnata, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di prime cure ed in accoglimento del gravame proposto dal Del Vecchio, ha condannato Cassano Andrea al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 8.100,36 oltre interessi legali decorrenti dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dal giudice di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 della Legge n. 98/2003, che ha convertito il D.
L. n.69 del 2013, per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 106, secondo comma, e 111 della Costituzione, in funzione della partecipazione di un giudice ausiliario al collegio giudicante in seconde cure. L’eccezione è manifestamente infondata, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 17 marzo 2021, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità delle norme di cui al motivo in esame, “… nella parte in cui non F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16901/2020 Numero sezionale 1011/2022 prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato Numero di raccolta generale 5454/2022Data pubblicazione 18/02/2022 il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)”.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1460 c.c. e 194 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto rilevare che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata in prime cure dall’opponente, il Del Vecchio, creditore opposto ed appellante, non aveva fornito la prova dell’adempimento della propria obbligazione. Sarebbero, al riguardo, ininfluenti le risultanze della C.T.U., posto che all’ausiliario possono essere affidate solo indagini di natura tecnica, e non anche l’apprezzamento relativo all’esecuzione della prestazione a regola d’arte della prestazione, che si risolverebbe in un giudizio sull’adempimento dell’obbligazione.
La doglianza è inammissibile: dalla lettura della sentenza impugnata si evince che l’indagine affidata al consulente in prima istanza era finalizzata alla verifica delle prestazioni effettivamente rese dal creditore opposto e della congruità dei costi esposti in fattura, rispetto ai valori risultanti dai vigenti prezziari. Si tratta di una indagine di carattere tecnico, dalla quale –come risulta a pag. 4 della sentenza impugnata– è emersa “… la congruità dei costi indicati nella ridetta fattura, risultati addirittura inferiori a quelli rinvenibili dai prezziari vigenti all’epoca”.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp.att. c.p.c., perché il giudice di merito lo avrebbe erroneamente dichiarato decaduto dalla prova orale che era stata articolata ed ammessa in primo grado in relazione alla dedotta incompleta e viziata esecuzione dei lavori commissionati al Del Vecchio. Il ricorrente, nel contestare il relativo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16901/2020 passaggio della motivazione della sentenza impugnata, sostiene di Numero sezionale 1011/2022Numero di raccolta generale 5454/2022 aver fornito la dimostrazione del motivo per il quale i testimoni non Data pubblicazione 18/02/2022 erano stati citati per l’udienza fissata per l’assunzione della prova, ma omette di richiamare tanto il provvedimento con il quale il Tribunale aveva dichiarato la decadenza dalla prova, quanto l’istanza depositata per invocarne la revoca.
In tal modo, il Cassano non consente al collegio di verificare, tanto i motivi dell’omessa citazione dei testimoni, quanto quelli allegati nell’istanza di revoca del provvedimento di decadenza di cui anzidetto, così non permettendo il controllo sulla sussistenza del vizio denunciato”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi rigettato, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese, liquidate come da dispositivo, sia per il presente giudizio di legittimità che per la fase ex art. 373 c.p.c., seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, nonché di quelle della precedente fase cautelare ex art. 373 c.p.c., che liquida in € 1.200, di cui € 200 per esborsi; il tutto, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A