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Ordinanza — n. 5451/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on appointment grounds but allows appeal on costs ruling in condominium judicial administrator case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5451/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the first three appeal grounds inadmissible due to errors in judgment and procedure regarding the judicial appointment of a condominium administrator. However, the court accepted the fourth ground challenging the appellate court's order for the appellant to pay procedural costs. The decision was based on the principle that such cost orders constitute a distinct judicial decision with binding force, separate from the non-definitive appointment decree itself.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A ruling ordering the payment of procedural costs in a judicial appointment proceeding constitutes a distinct judicial decision with binding force, making it admissible for cassation review despite the non-definitive nature of the underlying appointment decree.

Parole chiave

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judicial appointment condominium administrator procedural costs binding force cassation admissibility errors in judgment non-definitive decree revoca del permesso di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del quarto motivo, risultando invece inammissibili i primi tre motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n.
Art. 1129, comma 1, c.c.
La Corte d’appello di Messina ha accolto il reclamo, mancando il presupposto ex art. 1129, comma 1, c.c. dell’assenza di amministratore nominato dall’assemblea, ed ha condannato Mariella Scaffidi alle spese processuali.
Art. 1105, ultimo comma c.c.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
art. 1129 c.c
Propose reclamo Giuseppe Bonanno, quale amministratore pro tempore del Condominio Isolato H, deducendo l’insussistenza delle condizioni per la nomina giudiziale ex art. 1129 c.c., stante la pendenza di reclamo avverso la revoca giudiziale dello stesso Bonanno.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del quarto motivo, risultando invece inammissibili i primi tre motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 111 Cost
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina dell'amministratore di condominio, previsto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, 20/01/2022, n. 1799
Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516
1799; Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass.
Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194
9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194; Cass.
Cass. Sez. 2, 21/02/2001, n. 2517
5194; Cass. Sez. 2, 21/02/2001, n. 2517; Cass.
Cass. Sez. 2, 13/11/1996, n. 9942
2517; Cass. Sez. 2, 13/11/1996, n. 9942).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7055-2021 proposto da: SCAFFIDI MARIELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO BONGIORNO; - ricorrente - contro BONANNO GIUSEPPE; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositato il 11/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7055/2021 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 5451/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Mariella Scaffidi propone ricorso, articolato in quattro motivi, avverso il decreto reso in data 22 aprile 2021 dalla Corte d’appello di Messina, col quale veniva accolto il reclamo formulato da Giuseppe Bonanno contro il decreto n. 15433/2020 pronunciato in data 18 settembre 2020 dal Tribunale di Messina.

Il Tribunale con tale decreto, su ricorso della Scaffidi, aveva nominato in via giudiziale un amministratore del Condominio Isolato H, via Industriale 42, Messina. Propose reclamo Giuseppe Bonanno, quale amministratore pro tempore del Condominio Isolato H, deducendo l’insussistenza delle condizioni per la nomina giudiziale ex art. 1129 c.c., stante la pendenza di reclamo avverso la revoca giudiziale dello stesso Bonanno. La Corte d’appello di Messina ha accolto il reclamo, mancando il presupposto ex art. 1129, comma 1, c.c. dell’assenza di amministratore nominato dall’assemblea, ed ha condannato Mariella Scaffidi alle spese processuali.

L’intimato Giuseppe Bonanno non ha svolto attività difensive. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del quarto motivo, risultando invece inammissibili i primi tre motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché deducono errores in iudicando (violazione degli artt. 1129, comma 1, e 1105, ultimo comma c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla sussistenza delle condizioni ex art. 1129 c.c. e natura del decreto di nomina dell’amministratore giudiziario) ed errores in procedendo (difetto di procura nell’atto di reclamo) F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7055/2021 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 5451/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 attinenti al decreto impugnato. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina dell'amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129, comma 1, c.c., attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest'ultimo, non essendo diretto a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge.

La mancanza di decisorietà del decreto non viene meno neppure in ragione della dedotta violazione di norme strumentali preordinate alla sua emissione, in quanto il carattere non definitivo di esso si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente al procedimento nel quale viene reso. Tale ricorso è invece ammissibile esclusivamente avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (Cass.

Sez. 6-2, 20/01/2022, n. 1799; Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194; Cass. Sez. 2, 21/02/2001, n. 2517; Cass. Sez. 2, 13/11/1996, n. 9942). La statuizione sulle spese nel procedimento di nomina giudiziale dell’amministratore di condominio, ex art. 1129, comma 1, c.c., è erronea, non trattandosi di procedimento contenzioso su diritti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7055/2021 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 5451/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 dalla definizione del quali possa derivare una situazione di soccombenza. Il ricorso deve essere pertanto accolto nel solo quarto motivo ed il decreto impugnato va cassato limitatamente al punto in cui pone a carico di Mariella Scaffidi il pagamento delle spese processuali.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. In ragione della limitata fondatezza del ricorso e del mancato svolgimento di attività difensive da parte dell’intimato, non vi è diritto della ricorrente a ripetere le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo ricorso, dichiara inammissibili i primi tre motivi, cassa il provvedimento impugnato limitatamente al punto in cui condanna Mariella Scaffidi al pagamento delle spese processuali; nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022. Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .