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Ordinanza — n. 5445/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate order compensating costs without explicit grave reasons under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5445/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against an appellate order that compensated litigation costs despite the opposing party's default. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by compensating costs merely because the Ministry was absent, without citing specific grave reasons required by law. The court agreed, ruling that such compensation requires explicit justification beyond the mere nature of the appeal or the opponent's contumacy.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; In judicial cost disputes, compensation without reciprocal loss requires explicit grave reasons, not merely the nature of the appeal or opponent's absence.

Parole chiave

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judicial costs compensation contumacy of opposing party grave reasons requirement appellate cost allocation civil procedure code indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2 c.p.c.
Il motivo è fondato, alla luce del principio per cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015
Cass. Sez. 2, Ordinanza del n. 7292 del 23/03/2018
Cass. Sez. 2, Ordinanza del n. 7292 del 23/03/2018, non massimata)”.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15855-2020 proposto da: GIANGRASSO SALVATORE, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 09/12/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15855/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 1006/2022Numero di raccolta generale 5445/2022 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Data pubblicazione 18/02/2022 FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva l’opposizione proposta da Giangrasso Salvatore avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettantegli in relazione all’attività dal medesimo prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Giangrasso Salvatore, affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero, intimato, ha depositato memoria di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’unico motivo di ricorso Giangrasso Salvatore invoca la cassazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta depositata il 9.12.2019, con la quale è stata accolta l’opposizione presentata dal predetto ricorrente avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze dovute in relazione all’assistenza prestata, in un giudizio penale, in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il Giangrasso lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la Corte di Appello, pur avendo accolto l’opposizione, ha compensato le spese del relativo giudizio sul solo presupposto della mancata opposizione del Ministero, rimasto contumace. Il motivo è fondato, alla luce del principio per cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15855/2020 temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di Numero sezionale 1006/2022Numero di raccolta generale 5445/2022 reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali Data pubblicazione 18/02/2022 ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza del n. 7292 del 23/03/2018, non massimata)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r