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Ordinanza — n. 5440/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares inadmissible lawyer's appeal claiming merit court erred on compensation for useless legal work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5440/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Renato Pulcini's appeal inadmissible, upholding the Milan Tribunal's decision to revoke a default judgment against Wolfsgruber Grazia Teresa. The lower court found Pulcini's legal services useless because he filed a new claim after the statutory deadline, rendering him entitled to no compensation. The Supreme Court rejected Pulcini's argument that the trial judge erred by relying on an unproven exception, affirming that no fee is due for futile professional activity.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: The court may deny legal professional fees when the services rendered were entirely useless due to procedural defects, such as filing claims after statutory deadlines, as no compensation is due for futile activity.

Parole chiave

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legal professional fees useless legal services procedural deadline inadmissible appeal default judgment revocation compensation denial procedural defect indennità del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Ricorre per la cassazione di detta decisione il Pulcini, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso l’opposizione in base ad una eccezione mai proposta dalla parte opponente.
Art. 183 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 702 bis c.p
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
art. 112 c.p
Ricorre per la cassazione di detta decisione il Pulcini, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso l’opposizione in base ad una eccezione mai proposta dalla parte opponente.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013
La censura è inammissibile: il giudice di merito ha ritenuto che non sia dovuto alcun compenso all’avvocato che svolga, per conto del cliente, una attività inutile, conformandosi ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16617-2020 proposto da: PULCINI RENATO, rappresentato e difeso in proprio e do0miciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro WOLFSGRUBER GRAZIA TERESA, rappresentata e difesa dall’avv. ALBERTO DOMENICO CICCONE e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 28/02/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16617/2020 Numero sezionale 1009/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 5440/2022Data pubblicazione 18/02/2022 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Wolfsgruber Maria Teresa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26382/2018, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di Pulcini Renato, della somma di € 13.884,54 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’opposto in favore dell’opponente in relazione ad un giudizio civile.

Con l’ordinanza impugnata, resa nella resistenza della parte opposta, il Tribunale ha accolto l’opposizione, sul presupposto che l’attività svolta dal professionista fosse del tutto inutile per la cliente, e che quest’ultima non fosse stata preventivamente informata di tale inutilità. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pulcini Renato, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Wolfsgruber Maria Teresa. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione spiegata da Wolfsgruber Grazia Teresa, revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso in favore dell’avv. Pulcini Renato per compenso dell’attività professionale svolta per conto dell’opponente, ritenendo quest’ultima del tutto inutile. In particolare, il giudice di merito evidenziava che il Pulcini aveva spiegato, per conto della propria cliente, un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti, con il quale era stata formulata una domanda nuova rispetto a quella oggetto di causa; poiché detto intervento era stato proposto dopo la scadenza dei F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16617/2020 termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., esso non aveva, in Numero sezionale 1009/2022Numero di raccolta generale 5440/2022 base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, Data pubblicazione 18/02/2022 alcuna possibilità di trovare accoglimento.

Ricorre per la cassazione di detta decisione il Pulcini, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso l’opposizione in base ad una eccezione mai proposta dalla parte opponente. La censura è inammissibile: il giudice di merito ha ritenuto che non sia dovuto alcun compenso all’avvocato che svolga, per conto del cliente, una attività inutile, conformandosi ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013, Rv. 625387). Il rilievo non eccede l’oggetto dell’opposizione spiegata dalla Wolfsgruber, la quale invero aveva contestato in radice di essere debitrice del Pulcini di una qualsiasi somma”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16617/2020 Numero sezionale 1009/2022 Numero di raccolta generale 5440/2022 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Data pubblicazione 18/02/2022 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A