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Ordinanza — n. 5427/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant company differs from the original appellant and failed to prove succession or a clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5427/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l., was a different entity from the original appellant, Fleet Ventura S.r.l., which had filed the appeal in the appellate court. Although the lower court noted a potential clerical error regarding the company name, the appellant failed to provide any evidence of merger, succession, or a recognized clerical mistake in the appellate record. Consequently, the court ruled that only parties who participated in the previous degree of jurisdiction can exercise the right of appeal, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The right of cassation is a procedural power exercisable only by parties who participated in the preceding degree of jurisdiction; a mere discrepancy in company names without proof of succession or a recognized clerical error does not validate the appeal by a different entity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility party standing procedural power succession by merger clerical error in appeal participation in prior degree legal costs allocation corporate identity verification contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 23/03/2017, n. 7467
Cass., Sez. VI, 23/03/2017, n. 7467; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17974
7467; Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17974; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 23/05/2014, n. 11525
Cass., Sez. I, 16/05/2016, n. 9986
Cass., Sez. I, 1/12/2015, n. 24441
Cass., Sez. II, 28/05/2009, n. 12655
24441; Cass., Sez. II, 28/05/2009, n. 12655); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 247777/2020 R.G. proposto da FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.R.L., in qualità di avente causa dalla Costfer S.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. Maria Antonietta Ventura, rappresentata e difesa dallo Avv. Antonio Boderone, con domicilio eletto in Roma, via del Sabotino, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Nicola Gaetano; – ricorrente – contro BPER BANCA S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministra- zione Pietro Ferrari, in qualità di avente causa dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., a sua volta avente causa dalla Commercio e Finanza – Lea- sing e Factoring S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv.

Giuseppe Sollazzo, con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Agnese Casillo; – controricorrente – F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24777/2020 Numero sezionale 1318/2022 Numero di raccolta generale 5427/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2075/20, depositata il 10 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che la Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l., in qualità di avente causa dalla Costfer S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 10 giugno 2020, con cui la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame interposto dalla Fleet Ventura S.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 7 novembre 2014 dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di leasing stipulato dalla Costfer S.r.l. con la Com- mercio e Finanza – Leasing e Factoring S.p.a., nella parte riguardante la mi- sura degl'interessi, per contrasto con la legge 7 marzo 1996, n. 108; che ha resistito con controricorso la BPER Banca S.p.a., succeduta, a se- guito di fusione per incorporazione con atto per notaio Franco Soli dell'8 no- vembre 2017, alla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., a sua volta succeduta alla Commercio e Finanza, a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio Nicola Atlante del 26 luglio 2016.

Considerato che l'impugnazione risulta proposta da una società (la Fran- cesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l.) diversa da quella che ha proposto l'appello (la Fleet Ventura S.r.l.), la quale ha dichiarato di essere succeduta per incorporazione alla società che ha proposto la domanda in primo grado (la Costfer S.r.l.), omettendo peraltro di fornire qualsiasi indicazione sia in ordine all'atto di fusione, che non risulta neppure allegato in copia al ricorso per cassazione, sia in ordine ai suoi rapporti con la società appellante; che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di succes- sore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel prece- dente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costi- 2 F i r m a t o D a :

D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24777/2020 Numero sezionale 1318/2022 Numero di raccolta generale 5427/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 tuzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'uf- ficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (cfr.

Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24050; Cass., Sez. III, 21/06/2017, n. 15414; Cass., Sez. lav., 27/01/2011, n. 1943); che nella specie, d'altronde, la società ricorrente ha dichiarato di essere succeduta per incorporazione non già a quella che ha proposto l'appello, ma a quella che ha agito in primo grado, la quale non ha assunto la qualità di parte del giudizio di appello, promosso da un soggetto apparentemente privo di qualsiasi rapporto con essa, sicché, anche nel caso in cui fosse dimostrata la sua qualità di avente causa dalla società attrice, dovrebbe comunque esclu- dersi la sua legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado; che la legittimazione al ricorso per cassazione, ed all'impugnazione in ge- nere, spetta infatti, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, soltanto a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o con- tumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere ricono- sciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (cfr.

Cass., Sez. VI, 23/03/2017, n. 7467; Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17974; Cass., Sez. III, 23/05/2014, n. 11525); che nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, risultante dalla sentenza impugnata, che nella memoria di replica depositata in sede di gravame la difesa dell'appellante abbia precisato che l'indicazione della Fleet Ventura in luogo della Costfer costituiva il frutto di un mero lapsus calami; che, indipendentemente dall'osservazione, contenuta anch'essa nella sentenza impugnata (ma non configurabile come ratio della dichiarazione d'i- nammissibilità dell'appello, fondata esclusivamente sulla tardività dell'impu- gnazione), che la Fleet Ventura condivideva con la Costfer soltanto l'indirizzo della sede legale, differenziandosene invece per tutti gli altri elementi distin- tivi (ragione sociale, partita IVA, persona del rappresentante legale), non è stato infatti allegato in questa sede alcun elemento idoneo a confortare la tesi dell'errore materiale, del quale non risulta dedotta neppure la riconoscibilità 3 F i r m a t o D a :

D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24777/2020 Numero sezionale 1318/2022 Numero di raccolta generale 5427/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 da parte dell'appellata, sulla base di un'interpretazione complessiva dell'atto di appello o degli altri atti processuali ad esso collegati (cfr.

Cass., Sez. I, 16/ 05/2016, n. 9986; 1/12/2015, n. 24441; Cass., Sez. II, 28/05/2009, n. 12655); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 3/02/2022 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m