Ordinanza — n. 5389/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe /li 3r'S ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4268/2021 R.G., proposto DA la "TSUNAMI TECH S.r.l.", in liquidazione, con sede in Ercolano (NA), in persona del liquidatore pro tempore, e Nardaggio Alessandro, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Ruggiero, con studio in Castellammare di Stabia (NA), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Generoso Bloise, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel procedimento iscritto al n. 32616/2018 R.G.; RICORRENTI NEI CONFRONTI DI l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5389/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Secondo questa Corte, ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi ad una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 1 ottobre 2009, n. 21064; Cass., Sez. 6^-2, 4 giugno 2015, n. 11591; Cass., Sez. 2 1^, 17 maggio 2016, n. 10077; Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2018, n. 29651).
Parole chiave
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e /li 3r'S ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4268/2021 R.G., proposto DA la "TSUNAMI TECH S.r.l.", in liquidazione, con sede in Ercolano (NA), in persona del liquidatore pro tempore, e Nardaggio Alessandro, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Ruggiero, con studio in Castellammare di Stabia (NA), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Generoso Bloise, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel procedimento iscritto al n. 32616/2018 R.G.; RICORRENTI NEI CONFRONTI DI l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;
INTIMATA PER LA CORREZIONE DELLA ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 4 agosto 2020 n. 16681; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: All'esito del giudizio promosso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della "TSUNAMI TECH S.r.l.", in liquidazione, e di Nardaggio Alessandro per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 9 aprile 2018 n. 3216/19/2018, l'ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 4 agosto 2020 n. 16681 ha rigettato il ricorso ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali in favore della "TSUNAMI TECH S.r.l.", in liquidazione, e di Nardaggio Alessandro nella misura di C 10,000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
La "TSUNAMI TECH S.r.l.", in liquidazione, e Nardaggio Alessandro hanno chiesto la correzione della predetta ordinanza per aver omesso di disporre la separata liquidazione dei compensi nella misura di C 10.000,00 in favore di ciascuno (anziché in favore di entrambi). L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. RITENUTO CHE:
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. Secondo questa Corte, ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi ad una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 1 ottobre 2009, n. 21064; Cass., Sez. 6^-2, 4 giugno 2015, n. 11591; Cass., Sez. 2 1^, 17 maggio 2016, n. 10077; Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2018, n. 29651).
3. Nella specie, tenendo implicitamente conto della sostanziale condivisione della posizione processuale delle parti vittoriose, la Corte ha correttamente pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali con la liquidazione di un compenso unitario per il comune difensore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 17 dicembre 2021.