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Ordinanza — n. 5388/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of Cassation order to order lawyer's fees be deducted for opposing counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5388/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a previous order regarding the allocation of litigation costs. The lower court had ordered the losing party to pay fees but failed to specify that the opposing counsel's advance payment should be deducted from this sum. The court ruled that when a party requests the deduction of opposing counsel's fees during the proceedings, the final order must explicitly include this instruction to ensure proper financial settlement.

Regesto Legislator

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Art. 168 c.p.c.; Art. 170 c.p.c.: When a party requests the deduction of opposing counsel's fees during the proceedings, the final order must explicitly include this instruction to ensure proper financial settlement.

Parole chiave

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litigation costs allocation opposing counsel fees court order correction lawyer advance payment procedural remedy sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 168 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566
Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033
3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6A-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202
31033; Cass., Sez. 6A-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202).
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Testo completo

eguente Sb ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4267/2021 R.G., proposto DA la "RISCOSSIONE SICILIA S.p.A." (già "SERIT SICILIA S.p.A."), con sede in Palermo, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Romeo, con studio in Marsala (TP), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel procedimento iscritto al n. 36216/2018 R.G.; RICORRENTE NEI CONFRONTI DI Lipari Giancarlo Maria Giuseppe; INTIMATO E l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;

INTIMATA PER LA CORREZIONE DELLA ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 6 luglio 2020 n. 13801; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: All'esito del giudizio promosso da Lipari Giancarlo Maria Giuseppe nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della "RISCOSSIONE SICILIA S.p.A." per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 21 maggio 2018 n. 2095/08/2018, l'ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 6 luglio 2020 n. 13801 ha dichiarato l'inammissibilità del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo di ricorso ed ha condannato Lipari Giancarlo Maria Giuseppe alla rifusione delle spese giudiziali in favore della "RISCOSSIONE SICILIA S.p.A." nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Il difensore della "RISCOSSIONE SICILIA S.p.A." (già "SERIT SICILIA S.p.A.") ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l'omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso. Lipari Giancarlo Maria Giuseppe e l'Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati. RITENUTO CHE:

1. Il ricorso può trovare accoglimento.

2. Invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6A-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202).

3. Nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest'ultimo, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso.

4. Pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole «Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge», la locuzione «da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Gabriele Romeo da Marsala (TP), per dichiarato anticipo».

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza depositata il 6 luglio 2020 n. 13801 mediante l'aggiunta nel dispositivo, dopo le parole «Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge», della locuzione «da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Gabriele Romeo da Marsala (TP), per dichiarato anticipo». Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 17 dicembre 2021. IL PRE