Court rules financial investment disputes fall under general civil jurisdiction, not specialized company court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Tribunal of Pordenone competent, rejecting the specialized company court's claim. The plaintiffs sued regarding financial investment contracts where they alleged violations of investment service regulations rather than corporate governance issues. The court held that since no direct corporate relationship was contested, the specialized jurisdiction did not apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. 168/2003; Art. 2 d.l. 1/2012: When a dispute concerns financial investment contracts without direct corporate relationship issues, it falls outside specialized company court jurisdiction and belongs to the ordinary civil tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 5716/2021,sollevato dal Tribunale di Trieste con ordinanza n. RG3185/20 del 5/2/21 nel procedimento vertente tra: NADALIN FLAVIA, ORENTI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO MANFROI, ENRICO FERRARI, DINO DONATO ABBATE, DANIELA PONTICELLO, da una parte, e BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRTIVA, INTESA SANPAOLO SPA, AMCO ASSET MNAGEMENT COMPANY SPA dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Pordenone, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice. Fatti di causa Il tribunale di Pordenone ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine alle domande di nullità, annullamento o in subordine risoluzione di alcune operazioni di finanziamento per acquisto di titoli della Banca popolare di Vicenza eseguite da Flavia Nadalin e Maurizio Orienti, con i conseguenti effetti restitutori, e sulle correlate pretese risarcitorie.
Ha indicato come competente la sezione specializzata per le imprese del tribunale di Trieste, stante che l'acquisto di titoli di partecipazione aveva determinato anche l'acquisto, da parte degli attori, della qualità di socio, così da integrare il criterio di collegamento previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 in relazione alle controversie sui rapporti societari. La sezione specializzata del tribunale di Trieste ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, ritenendo che la competenza spetti alternativamente al Ric. 2021 ti. 05716 sei.
M1 - ud. 01-12-2021 -2- medesimo tribunale di Pordenone, quale giudice del luogo dove è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, o al tribunale di Vicenza, quale giudice del luogo in cui ha sede la banca convenuta; non mai, invece, alla sezione specializzata, giacché la controversia, nelle sue varie articolazioni, non attiene in via diretta al rapporto societario, quanto piuttosto al rapporto finanziario di investimento quale base dell'acquisto delle partecipazioni. Gli attori hanno depositato una memoria ai sensi dell'art. 47 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione La causa appartiene alla competenza del tribunale di Pordenone. Come questa Corte ha già più volte chiarito, esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito dei contratti di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (cd. T.u.f.) la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento e il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo (v.
Cass.n. 22340-20, Cass. n. 31691-18, Cass. n. 1826-18, Cass. n. 8738-17). La ragione è nel fatto che, mediante la norma speciale sostituita dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modificazioni dalla I. n. 27 del 2012, il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice Ric. 2021 n. 05716 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- specializzato le controversie relative alle società e alle loro vicende a favore di un obiettivo di certezza, finalizzato a evitare il moltiplicarsi delle liti. Ne segue che quando nessuna questione di tal genere sia coinvolta dalla controversia, per essere la stessa in concreto limitata al profilo preliminare dell'investimento finanziario, sì che l'attore abbia prospettato la violazione degli obblighi posti dalle norme sui contratti di investimento, la causa petendi finisce per porsi al di fuori dei confini della competenza specializzata ratione materiae.
Nella concreta fattispecie la causa appartiene alla competenza del tribunale di Pordenone. Non rileva invero l'alternativa ipotizzata dal giudice remittente, dal momento che la competenza di detto tribunale non risulta contestata dalla banca in altro modo che quello giustappunto relativo alla materia societaria (art. 38 cod. proc. civ.). p.q.m. La Corte dichiara la competenza del tribunale di Pordenone, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento. Deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021. DEPOSIT