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Ordinanza — n. 5372/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing against expulsion rejection order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5372/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Ministry of the Interior and the Questor lacked standing to oppose the expulsion rejection order. The Ukrainian applicant argued for a broader interpretation of standing, but the Court reaffirmed that only the Prefect, who issued the expulsion measure, has exclusive and permanent standing to challenge it in both opposition and cassation phases. Consequently, the appeal was rejected without renewal of notification since the error concerned the wrong defendant rather than procedural nullity or joinder issues.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. c), e 14 del t.u. imm.; Art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002: Only the Prefect, as the authority who issued the expulsion measure, possesses exclusive and permanent standing to challenge the rejection of the opposition in both opposition and cassation proceedings; appeals against the rejection order filed against other authorities are inadmissible.

Parole chiave

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expulsion rejection order standing to oppose Prefect exclusive authority cassation inadmissibility foreigner expulsion law motivo d'espulsione espulsione prefettizia allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. c), e 14 del t.u. imm.
Rilevato che: il giudice di pace di Ferrara ha respinto l'opposizione di Borys Kovalenko, ucraino, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett.
Art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002
- non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 825-10
- nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass. n. 825-10, Cass.
Cass. n. 16178-15
825-10, Cass. n. 16178-15 e altre non massimate); il diverso orientamento espresso da Cass.
Cass. n. 24582-20
16178-15 e altre non massimate); il diverso orientamento espresso da Cass. n. 24582-20 (e in parte da Cass.
Cass. n. 27692-18
24582-20 (e in parte da Cass. n. 27692-18, la quale tuttavia è riferita alla diversa misura di trattenimento Ric.
Cass. n. 20304-21
di recente Cass. n. 20304-21); a tale indirizzo va data ulteriore continuità; III.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22510-2020 proposto da: KOVALENKO BORYS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIA CORELLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, QUESTURA di FERRARA; - intimati - avverso l'ordinanza n. 118/2020 del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: il giudice di pace di Ferrara ha respinto l'opposizione di Borys Kovalenko, ucraino, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c), e 14 del t.u. imm., e avverso il consecutivo ordine di allontanamento; egli ricorre adesso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che: I. - il ricorso è stato notificato al Ministero dell'interno e al questore di Ravenna, entrambi presso l'avvocatura generale dello Stato; né il primo, né il secondo, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, hanno però legittimazione passiva, trattandosi di ricorso che svolge censure al provvedimento di rigetto dell'opposizione all'espulsione; difatti non risultano mai prospettate doglianze per vizi propri della misura esecutiva di allontanamento; II. - nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass. n. 825-10, Cass. n. 16178-15 e altre non massimate); il diverso orientamento espresso da Cass. n. 24582-20 (e in parte da Cass. n. 27692-18, la quale tuttavia è riferita alla diversa misura di trattenimento Ric. 2020 n. 22510 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -2- del questore) è del tutto minoritario e da ultimo superato dall'indirizzo teso ad affermare, appunto, la legittimazione esclusiva del prefetto in giudizi consimili (v. di recente Cass. n. 20304-21); a tale indirizzo va data ulteriore continuità; III. - ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non sussistono i presupposti per il rinnovo della notificazione, come invece richiesto dal ricorrente nella memoria, dal momento che non si è dinanzi né a un caso di nullità, né a una fattispecie di litisconsorzio, sebbene e proprio all'errata individuazione della parte legittimata a contraddire;

IV. - non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021. Il eresid nt(-9 DEPOSITATO IN CANéELLERIA oggi ; 8 FEB 7022 IL CANCELLIERE