Italian Court dismisses expulsion appeal as generic arguments fail to challenge the judge's factual findings on family ties and social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were generic and failed to challenge the lower court's factual findings. The lower court had already balanced family ties against the applicant's persistent criminal conduct and social danger. Consequently, the Court ruled that the appeal merely attempted to overturn the adequately motivated judgment of fact without raising specific legal censure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998; Art. 13 comma 1-quater del d.lgs. n. 115/2002: The Court of Cassation holds that generic appeals failing to challenge the factual basis of social danger or family ties do not justify the application of the non-expulsion rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21825-2020 proposto da: MANE ALBAN, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA MAESTRI; - ricorrente - Contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA; - intimati - avverso l'ordinanza N. R.G. 2142/2019 del GIUDICE DI PACE di RAVENNA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Rilevato che: il giudice di pace di Ravenna ha respinto l'opposizione di Mane Alban, albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c), del t.u. imm.; egli ricorre adesso per cassazione sulla base di due motivi; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: I. - col primo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 Cedu e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, poiché il giudice di pace non avrebbe operato il doveroso bilanciamento che l'art. 13 del t.u. imm. impone tra l'esistenza dei legami familiari (il ricorrente assume di avere tre figli in Italia) e i pregiudizi penali; col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2, 13 e 28 t.u. imm.) perché l'art. 13 impone una valutazione completa caso per caso dei presupposti legittimanti l'allontanamento coattivo dello straniero dal territorio nazionale a salvaguardia dell'unità familiare;
II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è inammissibile; il provvedimento impugnato ha difatti considerato l'aspetto dei legami familiari che era stato dedotto a motivo di opposizione; ha accertato peraltro che la condotta illecita del ricorrente (che ha plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, l'ultimo dei quali commesso lo stesso giorno della Ric. 2020 n. 21825 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- disposta espulsione) - indice di inclinazione al delitto - non era mai cessata neanche dopo la nascita dei figli;
III. - ora il ricorso si fonda su argomenti generici e parziali, visto che è smentito in fatto che il ricorrente conviva con la moglie e i figli in Italia; e peraltro questa Corte ha chiarito che la regola della non espellibilità dal territorio nazionale dello straniero finanche convivente con la moglie e i figli di nazionalità italiana, di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, subisce deroga al ricorrere delle condizioni di pericolosità sociale del soggetto indicate all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto (Cass. n. 26216-20) - condizioni che giustappunto il giudice di pace ha stabilito nella specie esistenti senza che siano state sollevate, in proposito, censure sul piano della completezza motivazionale;
IV. - ne segue che i due motivi di censura, lungi dall'evidenziare lacune del provvedimento, si risolvono in un mero tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto, adeguatamente motivato in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte; non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. Presiderq Ric. 2020 n. 21825 DEPOSITATO IN CANCELLERIA