Italian Supreme Court remands case to another section due to non-justiciability of a specific legal question.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal by remanding the case to a different section rather than deciding the merits. The appellant, a national pension fund, challenged a lower court ruling that denied a solidarity contribution to a retired commercialist, citing various statutes and prescription periods. The court determined that the specific legal issue regarding the contribution's validity was non-justiciable, as previously established in an interlocutory order, and thus lacked the prerequisites for a decision under the relevant procedural article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a specific legal question within a cassation appeal is deemed non-justiciable due to prior interlocutory rulings establishing its abstract nature, the court lacks the prerequisites to decide and must remit the case to another section.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA I PTE RLOCU\--0 Rn sul ricorso 34684-2019 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro TESSAROLI SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETI-A, 22, presso lo studio dell'avvocato MATTEO RUSSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE PIa:ARI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 203/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata l' 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALAFIORE. RILEVATO IN FATTO CHE: la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 203/2019, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Mantova aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Santo Tessaroli, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013 e nel successivo (2014/2018) pari ad Euro 12.264,28; la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste Santo Tessaroli con controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con Part. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; la violazione Ric. 2019 34684 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione artt. 3 e 38 C; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa, possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, in ragione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, avendo la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione anziché quello quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomoftlattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.
P.Q.M.
La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre 20