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Ordinanza — n. 5338/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of Cassation order to add attorney fee deduction for statutory defender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5338/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an order to correct a material error in a previous ruling regarding the deduction of legal fees. Antonio Mirabello's lawyer, Francesco De Luca, successfully requested the omission of his fee deduction be rectified, arguing it was explicitly requested under Article 93 of the Civil Procedure Code. The court ruled that such a request cannot be treated as an independent claim but must be addressed through the specific procedure for correcting material errors to ensure procedural efficiency and respect for the constitutional principle of reasonable duration of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 93, comma 2 c.p.c.; Artt. 287 e 288 c.p.c.: The court may correct a material error in a judgment or order when a party has explicitly requested a remedy (such as the deduction of costs) that was omitted, provided the request does not constitute an independent claim.

Parole chiave

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correction of material error statutory defender fees deduction of costs omission in judgment civil procedure code reasonable duration of proceedings Cassation order spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 93, comma 2 c.p.c.
Considerato che: l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché dal ricorso per cassazione, depositato contestualmente all'istanza di correzione, risulta che la parte nel rassegnare le sue conclusioni ha espressamente richiesto ai sensi dell'art. 93 cod.proc.civ.
Artt. 287 e 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
11-01-2022 -2- maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.
art. 93 cod.proc.civ
Considerato che: l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché dal ricorso per cassazione, depositato contestualmente all'istanza di correzione, risulta che la parte nel rassegnare le sue conclusioni ha espressamente richiesto ai sensi dell'art. 93 cod.proc.civ.
art. 391-bis c.p
11-01-2022 -2- maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.Un., 27/11/2019, n. 31033
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez.Un., 27/11/2019, n. 31033; Cass.
Cass. ord. 17/05/2017, n. 12437
31033; Cass. ord. 17/05/2017, n. 12437); nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente ( cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n.
Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438
12437); nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente ( cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass.
Cass. del 17/09/2013, n. 21213
9438; v., Cass. del 17/09/2013, n. 21213;
Cass. 4/1/2016, n. 14
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12031-2021 proposto da: MIRABELLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DE LUCA; ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE - ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 80237250586; - intimato - avverso la ordinanza n. 18835/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2022 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO. Rilevato che: con ricorso depositato nella cancelleria di questa corte in data 10 maggio 2021, l'avv. Francesco De Luca, procuratore costituito di Antonio Mirabello nel giudizio promosso dal Mirabello nei confronti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, conclusosi con ordinanza di questa Corte n. 18835/2020, pubblicata il 10/9/2020, chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario; la parte intimata, con ricorso risulta ritualmente notificato, non ha resistito;

Considerato che: l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché dal ricorso per cassazione, depositato contestualmente all'istanza di correzione, risulta che la parte nel rassegnare le sue conclusioni ha espressamente richiesto ai sensi dell'art. 93 cod.proc.civ. la distrazione delle spese legali sia per il grado di appello che per il giudizio di legittimità; l'ordinanza in esame non ha provveduto e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. ,consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con Ric. 2021 n. 12031 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez.Un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. ord. 17/05/2017, n. 12437); nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente ( cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass. del 17/09/2013, n. 21213;

Cass. 4/1/2016, n. 14).

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza e dispone la correzione dell'ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l'inserimento, intine, dopo le parole « rimborso forfettario dei 15% delle spese generali e accessori, come per legge;», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Francesco De Luca»; ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale della se~ sopra descritta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 gennaio 2022 Il Presidente estensore Adriana Doronzo CU( DEPOSITATO IN CANCELLERIA c) ( neekeTfilieffl#, V07TOM ;- r'ANCE' ; L P