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Ordinanza — n. 5321/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention extension due to lack of passport and suitable transport for expulsion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5321/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by a foreign national against the extension of his detention pending expulsion. The lower court justified the measure based on the applicant's lack of a passport and the inability to find suitable transport, noting that isolation measures were insufficient. The supreme court upheld this decision, ruling that the administrative act was properly motivated by these specific statutory conditions.

Regesto Legislator

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Art. 14 t.u. imm.; Art. 13 Cost.; The extension of detention for expulsion is lawful when justified by the absence of travel documents and the impossibility of securing suitable transport, provided the measure is strictly time-bound and specifically motivated.

Parole chiave

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detention extension expulsion proceedings lack of passport suitable transport administrative detention Cassazione foreign national allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 14 t.u. imm.
- il primo motivo è manifestamente infondato; per quanto approssimativo nel lessico, il provvedimento risulta comprensibilmente motivato nella parte che in effetti rileva; in particolare risulta adottato in base ai presupposti dell'art. 14 del t.u.
Art. 13 Cost.
- non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs.
Art. 10 t.u. imm.
Art. 13 t.u. imm.
- non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs.
Art. 5 Cedu
Art. 14, quarto comma, del t.u. imm.
- il primo motivo è manifestamente infondato; per quanto approssimativo nel lessico, il provvedimento risulta comprensibilmente motivato nella parte che in effetti rileva; in particolare risulta adottato in base ai presupposti dell'art. 14 del t.u.
Art. 15 della Direttiva 2008/115-CE
Art. 14, quinto comma, t.u. cit.
- il primo motivo è manifestamente infondato; per quanto approssimativo nel lessico, il provvedimento risulta comprensibilmente motivato nella parte che in effetti rileva; in particolare risulta adottato in base ai presupposti dell'art. 14 del t.u.
Art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002
- non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs.
art. 13 cost
- non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18748-15
Cass. n. 6064-19
18748-15, Cass. n. 6064-19);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23131-2020 proposto da: MARHE UITEK, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO; - ricorrente - contro QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, MINISTRO DELL'INTERNO; - intimati - Contro MARHE UITEK, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO; - ricorrente successivo - contro QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, MINISTRO DELL'INTERNO; -intimati - ktIc i avverso il provvedimento N. R.G.

V4-2YZOR - del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: con decreto in data 4 luglio 2020 il giudice di pace di Torino ha disposto la convalida per sedici giorni del trattenimento disposto dal questore di Trapani nei confronti di Marhe Uitek, entrato in Italia senza permesso e attinto da un provvedimento prefettizio di espulsione in data 3 luglio 2020; ha motivato affermando che non erano "emersi elementi di restrizione ma solo di isolamento per accertamenti in quarantena di 14 giorni in albergo senza vigilanza interna, ma solo esterna per ordine pubblico"; ha ritenuto sussistere "i presupposti di cui al successivo art. 14 senza passaporto e vettore idoneo" e "non (..) comprovate" le "condizioni di possibile isolamento fiduciario, né la richiesta";

Ric. 2020 n. 23131 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- contro il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in tre motivi: (i) violazione degli artt. 14, quarto comma, del t.u. imm., 15 della Direttiva 2008/115-CE, 111 cost. per essere la motivazione del provvedimento di convalida perplessa e obiettivamente incomprensibile; (il) violazione degli artt. 13 e 14 del t.u. imm., 13 cost. e 5 Cedu per illegittimità del trattenimento dal 18 giugno al 3 luglio e tardività del decreto di espulsione; (iii) violazione degli artt. 10, 13 t.u. imm. per erroneità dei presupposti di fatto del provvedimento di espulsione e per illegittimità della convalida del trattenimento; gli intimati non hanno svolto difese; il ricorrente ha depositato una memoria Considerato che:

I. - il primo motivo è manifestamente infondato; per quanto approssimativo nel lessico, il provvedimento risulta comprensibilmente motivato nella parte che in effetti rileva; in particolare risulta adottato in base ai presupposti dell'art. 14 del t.u. imm., per la mancanza del passaporto e la difficoltà di reperire un vettore idoneo; la specificità di tali fatti, del resto, non è stata oggetto di contestazione; II. - è vero che il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; ed è parimenti vero che, in virtù del rango Ric. 2020 n. 23131 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -3- costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso (art. 13 cost.), l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale; ciò sta a significare che non possono essere autorizzati trattenimenti e proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, e che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748-15, Cass. n. 6064-19);

III. - non può tuttavia considerarsi carente di motivazione il provvedimento che - come nella specie - evidenzi a base della convalida la grave difficoltà di acquisizione di documenti di viaggio ovvero di reperimento di idoneo vettore, dal momento che una tale condizione è prevista dalla legge e giustificherebbe finanche una seconda proroga del trattenimento, in base al testuale disposto dell'art. 14, quinto comma, t.u. cit.; IV. - il secondo motivo è generico in prospettiva di autosufficienza; ogni provvedimento amministrativo va impugnato per vizi propri, e nella specie si discorre unicamente del trattenimento e della convalida su di esso operata; il secondo motivo è invece incentrato sul nesso con la presunta misura della quarantena amministrativa; nesso che - per quanto Ric. 2020 n. 23131 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -4- indubbiamente problematico - non emerge che abbia assunto un rilievo decisivo ai fini dell'individuazione delle ragioni al fondo della convalida del trattenimento; né al riguardo sembra potersi desumere alcunché dalle affermazioni, non riscontrate dal provvedimento, circa la tardività del provvedimento di espulsione - che peraltro non risulta esser stato a sua volta impugnato - rispetto all'avvio della privazione della libertà di spostamento del Marhe per la disposta quarantena; V. - pure il terzo motivo è nella sua genericità inammissibile; esso è eccentrico rispetto all'oggetto del giudizio, poiché si incentra sulla illegittimità del provvedimento di espulsione; tale provvedimento è però diverso dalla misura di cui qui si discute e, in prospettiva di autosufficienza, non risulta che sia stato neppure impugnato;

VI. - non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del ;2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. i La Corte rigetta il ricorso