Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5315/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Inps appeal on prescription of social security contributions due to statute of limitations. The court ruled that the five-year limitation period expired before the debt became due. The court held that failure to file tax forms does not constitute fraudulent concealment. The court rejected the argument that missing tax declarations suspend the prescription period. The court found no evidence of intentional hiding of the debt. The court affirmed the lower court's decision on the statute of limitations. The court ordered the appellant to pay the legal costs of the appeal. The court emphasized the distinction between administrative errors and criminal intent. The court maintained that prescription runs from the date the debt becomes enforceable. The court concluded that the appellant's arguments lacked legal and factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5315/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the Inps appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the five-year statute of limitations had expired. The appellant argued that the professional's failure to file the RR tax form constituted fraudulent concealment under Article 2941 of the Civil Code, which should have suspended the prescription period. The court rejected this, ruling that the mere omission of a tax declaration does not equate to intentional hiding of a debt and that prescription begins when the contribution becomes enforceable, not when the tax return is filed. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2935 c.c.; L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2: The statute of limitations for social security contributions expires when the debt becomes enforceable, and the failure to file tax returns does not constitute the fraudulent concealment required to suspend prescription.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations social security contributions fraudulent concealment prescription period tax declaration omission Cassazione di Roma Inps management contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
335, art. 2, commì 26-31; l'istituto Ric.
Art. 2941 c.c., n. 8
6677 del 2019 ed altre analoghe, rileva che il giudice avrebbe dovuto comunque ritenere operante la causa sospensiva prevista dall'art. 2941 c.c., n.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
CONSIDERATO che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'istituto ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.2935 c.c., della L.
Art. 380-bis c.p.c.
Nazzaro Anna Maria ha depositato controricorso è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di Consiglio.
art. 380-bis c.p
Nazzaro Anna Maria ha depositato controricorso è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di Consiglio.
art. 360 c.p
CONSIDERATO che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 2941 c.c
6677 del 2019 ed altre analoghe, rileva che il giudice avrebbe dovuto comunque ritenere operante la causa sospensiva prevista dall'art. 2941 c.c., n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27950 del 2018
Cass. sez. 6 n. 19403 del 2019
Cass. sez. 6 n. 13049 del 2020
Cass. n. 19640 del 2018
sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n.
Cass. n. 21567 del 2014
Cass. n. 6677 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16289-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro NAZZ ARO ANNAMARIA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO MARTELLI; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 128/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAHORE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non sussistente in capo ad Annamaria Nazzaro, avvocato iscritto all'albo professionale ma non alla Cassa di Previdenza, l'obbligo di versare alla gestione separata i contributi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale relativi all'anno 2010 per essere spirato il termine di prescrizione quinquennale alla data di intimazione di pagamento, notificata dall'Inps al professionista il 9.02.2018; la Corte territoriale ha accertato, come già aveva fatto il tribunale, il decorso della prescrizione calcolando il dies a quo della stessa al 6 luglio 2011, data in cui il credito contributivo era divenuto esigibile e non potendo ritenersi che la mancata compilazione del quadro RR potesse integrare il dolo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; la cassazione della sentenza è domandata dall'1nps sulla base di un unico motivo;

Nazzaro Anna Maria ha depositato controricorso è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di Consiglio. CONSIDERATO che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'istituto ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.2935 c.c., della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commì 26-31; l'istituto Ric. 2020 n. 16289 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- ricorrente, richiamando la decisione di questa Corte n. 6677 del 2019 ed altre analoghe, rileva che il giudice avrebbe dovuto comunque ritenere operante la causa sospensiva prevista dall'art. 2941 c.c., n. 8, non avendo il professionista compilato il <Quadro RR> della dichiarazione dei redditi; il motivo è inammissibile; in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono í termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass.n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); in riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato, in concreto, che la mancata denuncia del reddito non equivaleva, per la discutibilità della sussistenza stessa dell'obbligo, ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps; tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte di cassazione n. 6677/19, dovendosi Ric. 2020 n. 16289 sez.

ML ud. 02-12-2021 -3- escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo; il ricorso è, in definitiva, inammissibile ; le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. Il Plre Margherita M, DEPOSITATO rhi CANCELLERIA CELLIERE Vilcen