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Ordinanza — n. 5311/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asbestos benefit claim due to statutory limitation period expiration under administrative law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5311/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Eduardo Alfieri's appeal against the INPS, ruling that his claim for asbestos-related contributory benefits was time-barred. Alfieri argued that the three-year limitation period in the relevant decree did not apply to contributory revaluation benefits, which he claimed were distinct from pension rights. The court held that because the right to the specific multiplier coefficient is autonomous and anchored in its own prerequisites, the statutory limitation period applies and had expired.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.P.R. n. 639/1970; Art. 13, comma 8, I. n. 257/1992: The statutory limitation period for contributory revaluation benefits for asbestos exposure applies independently of pension rights, rendering time-barred claims inadmissible.

Parole chiave

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asbestos exposure benefits statutory limitation period contributory revaluation administrative inaction inadmissible claim Cassazione Roma INPS liability esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

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Art. 47 d.P.R. n. 639/1970
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R.
Art. 13, comma 8, I. n. 257/1992
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 18925/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5304-2020 proposto da: ALFIERI EDUARDO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCA VALLO, SERGIO PREDEN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2373/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 05304 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 22 luglio 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da Eduardo Alfieri nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all'amianto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la domanda inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non avendo l'Alfieri esercitato l'azione giudiziaria nel termine di tre anni e trecento giorni (ricorrendo l'ipotesi della mancata assunzione da parte dell'INPS di un provvedimento in sede amministrativa) dal giorno della presentazione della domanda amministrativa; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Alfieri, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale dovendo interpretarsi la norma nel senso della sua inapplicabilità all'ipotesi in cui la rivalutazione attenga ai singoli ratei di un trattamento già in godimento; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, il ricorrente ribadisce sotto il diverso profilo della spettanza in ogni caso della provvidenza al ricorrere delle condizioni previste dalla predetta norma l'inapplicabilità alla fattispecie, con riguardo alla quale quelle condizioni si assumono sussistenti, del regime della decadenza; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione della medesima norma di cui sopra è prospettata in relazione all'omessa motivazione in ordine alla ricorrenza nella specie del presupposto per l'applicazione della norma invocata, dato dall'esposizione ultradecennale all'amianto; che il primo motivo deve ritenersi infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 18925/2019) secondo cui, sostanziandosi l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, non nel diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica in quanto erroneamente liquidata in sede amministrativa bensì nel diritto ad un beneficio che, seppure previsto dalla legge a fini pensionistici e dunque strettamente collegato alla pensione per essere volto ad anticiparne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli attinenti al diritto al trattamento pensionistico, la decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 trova applicazione anche nell'ambito dei giudizi in tema di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e, una volta maturata, rende inammissibile l'azione giudiziaria con conseguente estinzione del diritto al coefficiente moltiplicatore; che, ciò posto, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo attinenti al merito della provvidenza richiesta, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se do Così deciso in Roma nell'adunanza camerale d I (obre 2021 DEPOSITATO IN