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Ordinanza — n. 5310/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remits social security case regarding solidarity contribution to Fourth Section for uniform interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5310/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision ordering the return of solidarity contributions. The appellant argued violations of social security regulations and prescription periods, while the respondent contested the calculation of the disputed amount. The court determined that resolving this legal issue requires uniform interpretation across the judiciary, necessitating remittal to the Fourth Section rather than a final ruling.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; When a legal question requires uniform interpretation to ensure consistent application across the judiciary, the court must remit the case to a specific section rather than deciding it directly.

Parole chiave

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social security contributions solidarity contribution uniform interpretation cassation remittal prescription period nomofilactic character Fourth Section credito di contributi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
21-10-2021 -2- della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L.
L. n. 201 del 2011, art. 24
1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione artt.
artt. 3 e 38 C
24; violazione artt. 3 e 38 C; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L.
artt. 2946 e 2948 c.c.
22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R.
47 bis d.P.R. n. 639/1979
1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, in ragione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, ritenuto applicabile il termine decennale anziché quello quinquennale; il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.
artt. 112 c.p.c., 429 c.p.c., 1224 c.c., 2033 c.c.
639/1979, in ragione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, ritenuto applicabile il termine decennale anziché quello quinquennale; il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 429 c.p.c., 1224 c.c., 2033 c.c., 16 1.
16 1. n. 412 del 1991
112 c.p.c., 429 c.p.c., 1224 c.c., 2033 c.c., 16 1. n. 412 del 1991, in quanto la sentenza non avrebbe deciso sulla eccezione di erronea individuazione del decorso degli interessi; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n.
art. 375 c.p.c.
33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26229/2014
Cass. n. 26303/2014
26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.
Cass. n. 53/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15720-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V1A PO 25/b, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente- contro PURICELLI ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1603/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. RILEVATO IN FATTO CHE: la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1603/2019, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Romano Puricelli, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel periodo gennaio 2009- gennaio 2018 pari ad Euro 36.764,31; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste Romano Puricelli con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; la violazione Ric. 2020 n. 15720 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione artt. 3 e 38 C; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, in ragione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, ritenuto applicabile il termine decennale anziché quello quinquennale; il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 429 c.p.c., 1224 c.c., 2033 c.c., 16 1. n. 412 del 1991, in quanto la sentenza non avrebbe deciso sulla eccezione di erronea individuazione del decorso degli interessi; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti, per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente a_FE 2 R.-1) Lucia 4osito OP,..'CELLIERF -2 - ________ Knconza Pio Afassiem/i3 ERTO • i Ric. 202