Italian Supreme Court remits case to another section due to lack of nomofilactic character for pension contribution dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by the National Pension Fund against a lower court ruling ordering the return of solidarity contributions. The appellant argued violations of specific pension regulations and civil code articles regarding prescription and interest rates. The court determined the legal issue lacked the necessary nomofilactic character to warrant a binding precedent, thus remitting the case to a different section for decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 C; artt. 2946 e 2948 c.c.; art. 129 r.d.l. n. 1827/1935; 47 bis d.P.R. n. 639/1971; artt. 112, 429 c.p.c., 1224 e 2033 c.c.; 16 l. n. 412/1991; art. 375 c.p.c. If a legal question raised in cassation does not possess a nomofilactic character, the Court of Cassation must remit the case to a different section rather than issuing a binding decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15589-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente- contro QUADRELLI GIORGIO GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO, 3/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE BERARDINIS, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA ZAMBRANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1602/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALA FIORE. Rilevato in fatto che: la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1602/2019, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Giorgio Giulio Quadrelli, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel periodo 2009-2006 pari ad Euro 11.125,44; la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste Giorgio Giulio Quadrelli con controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; la violazione Ric. 2020 n. 15589 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 20'11, art. 24; violazione artt. 3 e 38 C; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, in ragione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, avendo la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine decennale anziché quello quinquennale; il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 429 c.p.c., 1224 e 2033 c.c., 16 1. n.412/1991,per erroneità del decorso degli interessi; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.
P.Q.M.
La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente 1 8 F E B 212 Lucia sposito 7CA;!CELLIER R Vincenzo Pio Massoni. mb; IL C