Ordinanza — n. 5271/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 4177-2021 proposto da: PIRILLO FRANCESCO, LETTIERI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tagliamento 76, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Naccarato, rappresentati e difesi dagli avvocati Serafino Trento e Leonardo Trento; - ricorrenti - nonché contro CARUSO FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 2235/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Ordinanza — n. 5271/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2235/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4177-2021 proposto da: PIRILLO FRANCESCO, LETTIERI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tagliamento 76, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Naccarato, rappresentati e difesi dagli avvocati Serafino Trento e Leonardo Trento; - ricorrenti - nonché contro CARUSO FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 2235/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4177/2021 Numero sezionale 11113/2021 Numero di raccolta generale 5271/2022Data pubblicazione 17/02/2022 Rilevato che: - il giudizio trae origine dall’azione di reintegra del possesso proposta da Caruso Francesco nei confronti Pirillo Francesco e Lettieri Francesca; - il ricorrente dedusse di aver esercitato il passaggio attraverso le particelle nn. 214 e 217 di proprietà Pirillo Francesco e Lettieri Francesca, i quali tuttavia in data 17.1.2000 avevano arato la strada per far sparire le tracce del passaggio ed ostruito gli imbocchi della strada al confine con pali di legno e filo spinato; - il Tribunale accolse la domanda di reintegra nel possesso nei confronti di Pirillo Francesco mentre la rigettò nei confronti della Lettieri. - con sentenza del 20.11.2019, la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’appello proposto da Pirillo Francesco e Lettieri Francesca; - per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso Pirillo Francesco e Lettieri Francesca sulla base di due motivi; - non ha svolto attività difensiva Caruso Francesco; - in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che: - il ricorso proposto da Lettieri Francesca è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la domanda nei suoi confronti era stata rigettata sicchè ella difetta l’interesse ad impugnare; - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre al vizio di motivazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4177/2021 Numero sezionale 11113/2021 apparente, per avere la corte di merito omesso di valutare Numero di raccolta generale 5271/2022Data pubblicazione 17/02/2022 correttamente le deposizioni dei testi di parte resistente nella fase del merito possessorio, mentre avrebbe attribuito maggior rilievo alle dichiarazioni assunte nella fase interdittale, che avrebbero valore meramente indiziario; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito valutato le risultanze della consulenza svolta in altro giudizio relativo ad una procedura esecutiva, da cui sarebbe emersa l’assenza della servitù di passaggio dal fondo dei resistenti; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili; - in primo luogo, non sussiste il vizio di nullità della motivazione, che, ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c., è configurabile quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di cogliere la ratio decidendi, ossia di riconoscere le ragioni del decisum (cfr.
Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053); - nel caso di specie, la motivazione consente di cogliere l’iter logico della decisione, fondata sulla valutazione di maggiore attendibilità dei testimoni e degli informatori di parte ricorrente, che avevano riferito dell’esercizio del passaggio con mezzi meccanici da parte del Caruso, corroborata dai rilievi aerofotogrammetrici e dalla prova documentale (pag.6 della sentenza impugnata) - non coglie, pertanto, nel segno la deduzione secondo cui la Corte d’appello avrebbe fondato il proprio convincimento solo sulle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase interdittale; - il ricorso sollecita, attraverso lo schermo della violazione di legge, segnatamente degli artt.115 e 116 c.p.c., il riesame del merito della causa ed una nuova valutazione delle prove, che F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4177/2021 invece è demandata al giudice di merito ed incensurabile in Numero sezionale 11113/2021Numero di raccolta generale 5271/2022 sede di legittimità; Data pubblicazione 17/02/2022 - va rammentato che il giudice di merito, proprio nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, può attribuire maggior rilievo probatorio ad una prova piuttosto che ad un’altra, rientrando il giudizio di valutazione delle prove nell’ambito del suo prudente apprezzamento; - né è configurabile l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, costituito dalla relazione depositata dal CTU nella procedura esecutiva, in quanto non decisivo ai fini del giudizio possessorio; - il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016). - la memoria illustrativa è reiterativa dei motivi di ricorso; - risultando tutte le censure inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4177/2021 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del Numero sezionale 11113/2021Numero di raccolta generale 5271/2022 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il Data pubblicazione 17/02/2022 versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U