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Ordinanza — n. 5266/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against enforceable order based on appearance principle and procedural qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5266/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal regarding the admissibility of a special power of attorney and the nature of the challenged judicial act. The applicant argued for a specific remedy, but the Court applied the principle of appearance, holding that the lower court's qualification of the proceeding as ordinary civil litigation under Law No. 794/1942 prevails. Consequently, the decision was deemed non-appealable, and the appeal was rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 30 of Law No. 794/1942; Art. 14, para. 4 of D.Lgs. No. 150/2011: The principle of appearance dictates that the appealability of a judicial act depends on the qualification assigned by the lower court to the action proposed, which remains binding even if the procedural form suggests otherwise.

Parole chiave

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principle of appearance non-appealable order Law 794/1942 D.Lgs 150/2011 procedural qualification special power of attorney admissibility of appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 30 of Law No. 794/1942
794 del 1942, art. 30, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso) (conforme, Cass.
Art. 14, para. 4 of D.Lgs. No. 150/2011
150 del 2011, il cui art. 14, comma 4 prevede l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio, al pari di quanto disponeva la L.
Art. 83, para. 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 281 sexies of the Code of Civil Procedure
- nel caso di specie, è escluso che l'azione dovesse qualificarsi ai sensi della L.150/2011, in quanto il giudizio è stato introdotto con atto di citazione, si è svolto secondo il rito ordinario ed è stato definito con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
art. 281 sexies c.p
- nel caso di specie, è escluso che l'azione dovesse qualificarsi ai sensi della L.150/2011, in quanto il giudizio è stato introdotto con atto di citazione, si è svolto secondo il rito ordinario ed è stato definito con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35466/2021
Cass. n. 390/2011
Cass. n. 3338/2012
Cass. n. 3712/2011
Cass. n. 26294/2007
Cass. Civ. Sez. II n. 10648/2020
Cassazione civile sez. VI n. 4904/2018
Cass. n. 26163/2014

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Testo completo

l ricorso. Ritenuto che: - va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità della procura speciale rilasciata su foglio separato e priva di riferimento specifico al giudizio di cassazione ed alla sentenza impugnata, avendo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte statuito, con sentenza del 19.11.2021 n. 35466, che l’incorporazione della procura, rilasciata ex art. 83, comma 3, c.p.c., nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene; - il ricorso è comunque inammissibile; - l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, in base al principio dell'apparenza (cfr.

Cass. n. 3338/12, n. 3712/11 e n. 26294/07); - in particolare, per quanto concerne il regime impugnatorio del provvedimento emesso ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, ratione temporis applicabile prima dell’entrata in vigore del D. Lgs 150/2011, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 390/11, hanno affermato che, in tema di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8961/2021 opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze Numero sezionale 11118/2021Numero di raccolta generale 5266/2022 dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali Data pubblicazione 17/02/2022 civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso) (conforme, Cass. n. 26163/14). - la soluzione non muta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, il cui art. 14, comma 4 prevede l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio, al pari di quanto disponeva la L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 6, che pure stabiliva la non impugnabilità del provvedimento conclusivo.

Resta dirimente, infatti, la piana applicazione del principio di apparenza, nei termini sopra richiamati, e con esso la qualificazione che il giudice a quo abbia attribuito all'azione proposta (Cass. Civ., Sez. II, 5.6.2020, n. 10648; Cassazione civile sez. VI, 01/03/2018, n. 4904). - nel caso di specie, è escluso che l'azione dovesse qualificarsi ai sensi della L.150/2011, in quanto il giudizio è stato introdotto con atto di citazione, si è svolto secondo il rito ordinario ed è stato definito con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9