Cassation court allows appeal against jurisdictional ruling, affirming ordinary court authority over ordinary debt claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by the Municipality of Borgo San Giacomo against a Brescia Tribunal ruling that declared lack of jurisdiction. The Municipality argued the Tribunal incorrectly applied administrative liability rules instead of recognizing an ordinary debt claim. The court held that the ordinary court retains jurisdiction because the action seeks to recover a payment not made, which falls under general rights protection rather than specific administrative remedies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. civ.; The ordinary court retains jurisdiction over claims for the recovery of undue payments by public entities, as such actions pursue the general interest in protecting rights rather than serving specific administrative interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11933-2020 proposto da: COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA BUFFOLI; - ricorrente - contro GENTILI LIVIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2465/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, del 3/09/2019; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11933/2020 Numero sezionale 496/2022 Numero di raccolta generale 5265/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti il Comune di Borgo San Giacomo impugna l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda del Comune intesa alla ripetizione delle somme erogate a Livio Gentili nell'anno 2009 a titolo di indennità di funzione in violazione degli obblighi imposti dal Patto di stabilità ravvisando sulla stessa la giurisdizione della Corte dei Conti e ne chiede la cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso, a cui non ha replicato l'intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L'unico motivo del proposto ricorso, mercé il quale il Comune si duole dell'impugnata statuizione per aver il decidente erroneamente sussunto la specie in giudizio nell'alveo della responsabilità contabile- amministrativa, piuttosto che in quello corretto dell'indebito oggettivo, è fondato e merita accoglimento. Sebbene l'introdotto motivo sollevi una questione di giurisdizione, esso è ciò nondimeno scrutinabile in questa sede per quanto previsto dall'art. 374, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. civ., avendo le SS.UU. di questa Corte già chiarito – ricordando che a differenza di quelle esercitabili dalle singole amministrazioni al fine di tutelare gli interessi specifici di ciascuna di esse, l'azione promossa in sede contabile persegue l'interesse generale al corretto esercizio da parte dei pubblici dipendenti delle funzioni loro affidate – che «il tema proposto, pur involgendo la giurisdizione, non pone una questione di riparto, giacché Ric. 2020 n. 11933 sez.
M1 - ud. 18-01-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11933/2020 Numero sezionale 496/2022 Numero di raccolta generale 5265/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 la giurisdizione della Corte dei Conti non è sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti danneggiante», ravvisando in ragione della domanda ivi proposta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez.
U, 18/12/2014, n. 26659).
3. A tale comandamento questa Corte (Cass., Sez. III, 5/05/2020, n. 8463) si è già attenuta in relazione alla medesima vicenda che ne occupa afferente ad altro amministratore dello stesso ente locale, ritenendo nella specie – sia pure se per effetto di un rilevato difetto di autosufficienza nella prospettazione del ricorrente – non già l'esternazione sanzionatoria di una pregressa pretesa contabile- amministrativa, ma l'esercizio di un'autonoma azione di indebito, espressione del diritto del Comune a ripetere un pagamento non dovuto, la cui cognizione non può che competere al giudice ordinario in quanto giudice preposto in via generale alla tutela dei diritti.
4. Il ricorso va dunque accolto e, cassata perciò l'impugnata sentenza, va dichiarata ex art. 382 cod. proc. civ. va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale le parti vanno rimesse per il nuovo giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa avanti al Tribunale di Brescia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 18.1.2022. Il Presidente Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti Ric. 2020 n. 11933 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S