Court allows lawyer's appeal against court fee liquidation for omitting distinct phase calculations and expense recovery costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Pasquale Zinni's appeal against the Naples Tribunal's refusal to increase his office defense fees. Zinni argued the liquidation violated legal criteria by failing to distinguish costs for different trial phases and omitting expenses for debt recovery, whereas the Tribunal only considered the lack of binding protocol status. The Court ruled that global fee calculations prevent parties from verifying compliance with tariff tables, mandating a distinct breakdown of all costs and competencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; The liquidation of litigation expenses cannot be performed globally for prosecutors and lawyers but must be executed in a manner allowing the interested party to verify compliance with applicable tables and to denounce specific legal or tariff violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6433-2021 proposto da: ZINNO PASQUALE difensore di sé medesimo; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6433/2021 Numero sezionale 11116/2021 Numero di raccolta generale 5264/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 Rilevato che: - l’Avv. Pasquale Zinni propose opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’attività svolta, quale difensore d’ufficio nell’ambito di un processo penale, in favore di Fiore Anna, col quale, a fronte di una richiesta di € 1540,00, era stata liquidata la somma di € 754,00, comprensiva delle spese per il recupero del credito. - il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’1.2.2021 rigettò l’opposizione dell’Avv.
Zinno, ritenendo che non costituisse violazione di legge l’inosservanza del protocollo stipulato con il Consiglio dell’Ordine Forense e che l’attività difensiva svolta non era connotata da particolare complessità; - per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso lo Zinni sulla base di un unico motivo; - non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: - con l’unico ed articolato motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza, in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sugli altri motivi di opposizione aventi ad oggetto la violazione dei criteri utilizzati per la determinazione del compenso, con particolare riferimento all’omessa distinzione dei compensi per fasi del giudizio, alla non considerazione delle spese sostenute per il recupero del credito, oltre all’omessa motivazione dell’ordinanza.
Il Tribunale avrebbe, infatti, limitato l’esame del ricorso alla doglianza inerente la difformità della somma liquidata rispetto ai criteri previsti da Protocollo redatto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6433/2021 Numero sezionale 11116/2021 Numero di raccolta generale 5264/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - il motivo è fondato; - indipendentemente dall’individuazione specifica delle norme violate, il ricorso consente di individuare il contenuto della censura, riconducibile alla violazione dell’art. 132 c.p.c.; - per costante giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese e competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (ex multis Cassazione civile sez.
VI, 11/12/2019, n.32394). - nel caso di specie, la motivazione si basa sull’assenza di vincolatività del Protocollo, ma non individua spese e competenze in modo distinto per le diverse fasi, né indica le spese sostenute per il recupero del credito; - il ricorso va, pertanto, accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3