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Ordinanza — n. 5256/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal on contract repair, remanding costs due to appellate court's failure to justify compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5256/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant, Calzoni Alessandro, challenged the Florence Court of Appeal's decision to reject his contract termination claim while awarding him no costs. Although the appellate court found the machinery defects were eventually fixed, it unreasonably compensated litigation expenses without justification despite the appellant's victory on the merits. The Supreme Court ruled that the appellate judge violated the principle of liability by failing to explain why costs were shared when the appellant was ultimately successful.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When an appellate court reforms a first-instance judgment, it must re-regulate litigation costs based on the overall outcome; unjustified compensation of expenses against a victorious party violates the principle of liability and warrants cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs principle of liability appellate reform contract termination cassation procedure spese di ripristino restituzioni alla produzione restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 336 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 91 c.p
Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
artt. 92 c.p
art. 336 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2017, n.1775
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6155-2021 proposto da: CALZONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 144, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIUSEPPE PITITTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI NASO; - ricorrenti - nonché contro HOTEL VILLA LUCA DI DELLA GIOVAMPAOLA IVO & C SNC; - intimati - avverso la sentenza n. 1435/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/03/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6155/2021 Numero sezionale 11115/2021 Numero di raccolta generale 5256/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla società Hotel Villa Luca snc nei confronti di Calzoni Alessandro, con la quale l’attrice chiese la risoluzione del contratto di prestazione d’opera avente ad oggetto la riparazione di un impianto di refrigerazione, per inadempimento del convenuto, con conseguente restituzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni; - il Tribunale di Montepulciano accolse la domanda; - la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello del Calzoni, rigettò la domanda di risoluzione del contratto, in quanto accertò che, dopo la CTU, i vizi dei macchinari erano stati eliminati, sia pur con molto ritardo ed a seguito dell’intervento del perito nominato dal Tribunale; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di Appello condannò il Calzoni alla spese del giudizio di primo grado, compensando le spese del giudizio d’appello; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Calzoni sulla base di due motivi; - non ha svolto attività difensiva l’Hotel Villa Luca; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di accoglimento del ricorso;

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6155/2021 Numero sezionale 11115/2021 Numero di raccolta generale 5256/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 c.p.c., per violazione del principio della soccombenza, in quanto il Tribunale, nonostante avesse rigettato la domanda di risoluzione del contratto proposta dall’Hotel Villa Luca, avrebbe poi erroneamente posto le spese di lite del primo grado a carico della parte vittoriosa; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito compensato le spese di lite del giudizio d’appello senza spiegare le ragioni giustificative e senza che ricorresse la soccombenza del Calzoni; - i motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente sono fondati; - in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile sez.

VI, 24/01/2017, n.1775): - nel caso di specie, il giudice d’appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado in senso favorevole al ricorrente, nel senso del rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta nei suoi confronti, lo ha però condannato alle spese del giudizio di primo grado in violazione del principio della soccombenza; - quanto alle spese del giudizio d’appello, le stesse sono state compensate senza motivazione dalla Corte territoriale, nonostante il Calzoni fosse risultato vittorioso; - il ricorso per cassazione va, pertanto accolto;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6155/2021 Numero sezionale 11115/2021 Numero di raccolta generale 5256/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art.384, comma 2 c.p.c.; - ritiene il Collegio che, in ragione dell’esito del giudizio, considerato che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto è stato giustificato dal fatto che, durante il giudizio e dopo la CTU esperita in primo grado, il convenuto ha provveduto - sia pure con molto ritardo - ad eliminare i vizi dei macchinari, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese dei gradi di merito - per le medesime ragioni, le spese del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulle spese e, decidendo nel merito, compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A