Cassation court allows appeal against Ministry of Justice expense compensation due to mere contumacy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the lower court's decision to offset litigation costs with the Ministry of Justice. The Ministry had remained absent (contumacious) during the opposition proceedings, yet the lower court had compensated the costs. The Supreme Court ruled that mere contumacy by a public administration does not justify cost offsetting when the opposing party was forced to sue to enforce rights. Consequently, the lower court's order was quashed and remanded for a new decision on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.; The mere contumacy of a public administration party does not justify the offsetting of litigation costs when the opposing party was compelled to initiate proceedings to obtain the recognition of their rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5371-2021 proposto da: AMATO TOMMASO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Acacie 23 Centro CAF, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Di Genio, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Amato, Marco Carolillo; - ricorrenti - nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5371/2021 Numero sezionale 11114/2021 Rilevato che: Numero di raccolta generale 5255/2022Data pubblicazione 17/02/2022 - il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 25.1.2021, in sede di rinvio, accolse l’opposizione dell’Avv.
Amato Tommaso, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore di Maiale Antonietta, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale compensò le spese di lite con il Ministero della Giustizia, che era rimasto contumace; - avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’Avv. Amato Tommaso sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all’apparente motivazione, per non avere il Tribunale condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza, non costituendo grave ed eccezionale ragione la sua mancata costituzione in giudizio; - il motivo è fondato. - ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare; - nel caso di specie, il Ministero era soccombente e non è consentita la compensazione delle spese del giudizio in ragione della mera contumacia del soccombente; - questa Suprema Corte ha già statuito che la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5371/2021 Numero sezionale 11114/2021 riparazione rivolta nei suoi confronti – principio che si applica Numero di raccolta generale 5255/2022Data pubblicazione 17/02/2022 evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A.- non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez.
VI, 17/10/2013, n.23632; Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.7072); - il ricorso va, pertanto, accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14 dicembre 2021.
Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i