Italian Supreme Court dismisses appeal against insurance claim denial due to insufficient proof of vehicle ownership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the legal costs. The appellant argued that the Court of Appeal erred in rejecting his insurance claim because he failed to prove he owned the stolen vehicle, citing specific documents as indirect evidence. The Court rejected this, ruling that appellate courts have broad discretion to evaluate evidence and that failing to examine a specific document does not constitute a violation of the duty to examine decisive facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; The failure to examine a specific piece of evidence does not constitute a violation of the duty to examine a decisive fact if the historical fact was nonetheless considered by the judge, even if not all probative results were accounted for.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22228-2019 proposto da: LUPANO ALEX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 209, presso lo studio dell'avvocato DARIO DE BLASIIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI S C HLWU LLI ; - ricorrente - contro ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 Alex Lupano convenne dinanzi al Tribunale di Foggia la società Allìanz S.p.A., esponendo di avere concluso con essa un contratto di assicurazione contro il furto di un proprio autoveicolo, modello Audi 80; che il suddetto veicolo era stato rubato da ignoti; che l'assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo. Chiese pertanto la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.
2. Il Tribunale di Foggia con sentenza 26 maggio 2014 n. 1210 rigettò la domanda per difetto di prova. La sentenza venne appellata dal soccombente.
3. La Corte d'appello di Bari con sentenza 10 febbraio 2019 n. 247 rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne "incontestabili" le motivazioni adottate dal Tribunale; che i documenti depositari dall'appellante a dimostrazione di essere effettivamente divenuto proprietario del veicolo che si assumeva rubato erano "incompleti"; che non vi era di conseguenza prova dell'acquisto, da parte dell'assicurato, del veicolo; che la persona 4", indicata come venditore del veicolo, interrogata in vesteVestimone, aveva negato il fatto; che parte della documentazione depositata dall'attore era contraffatta; che irrilevante, infine, era la circostanza che in sede penale l'assicurato fosse stato assolto dall'imputazione di falso.
Ric. 2019 n. 22228 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Alex Lupano, con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito la Allianz con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto indimostrato l'acquisto, da parte sua, del veicolo oggetto del lamentato furto. Deduce che la Corte d'appello avrebbe trascurato di valutare in modo conveniente due documenti allegati agli atti, dai quali si sarebbe dovuta desumere - indirettamente - la prova dell'effettivo acquisto del veicolo trafugato.
2. Col secondo motivo il ricorrente, dopo avere trascritto alla lettera il contenuto del primo motivo di ricorso, ribadisce di avere ampiamente fornito quella prova che invece la Corte d'appello aveva ritenuto insufficiente, e prospetta il vizio di nullità della sentenza "per i medesimi motivi sopra enunciati".
3. Col terzo motivo il ricorrente deduce che la Corte d'appello, trascurando di esaminare i documenti dimostrativi del suo buon diritto, sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c..
4. Tutti e tre i motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto intesi a sostenere che la Corte d'appello avrebbe malamente valutato le prove a sua disposizione. Censura, questa, notoriamente non prospettabile in sede di legittimità. Resta solo da aggiungere che la circostanza che il giudice di merito non abbia preso in esame una fonte di prova non costituisce vizio di Ric. 2019 n. 22228 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -3- "omesso esame d'un fatto decisivo", per i finì di cui all'articolo 360 n. 5, c.p.c. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, chiamate a stabilire come dovesse interpretarsi tale ultima norma, hanno chiarito che "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevantí"(Cass. SU, 8053/14).
5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Alex Lupano alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 dicembre 2021. DEPOSITATO 14 CANOEtintA TI Furaiezz