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Ordinanza — n. 5222/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared proceedings extinguished without substantive review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5222/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew the cassation appeal shortly before the chamber hearing. Although the appellant argued for subsidiary or humanitarian protection based on family danger and social integration, the Ministry of the Interior filed no defense. The court ruled that the withdrawal terminated the case without needing to examine the merits of the asylum claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without the need for a decision on the merits of the substantive arguments.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings subsidiary protection humanitarian protection cassation appeal asylum claim no defense filed domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
251/2007 in relazione all'art. 360, n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
251/2007 in relazione all'art. 360, n.
d.lgs. n. 251/2007
b), d.lgs. n. 251/2007 in relazione all'art.
d.lgs. n. 286/1998
5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12541-2021 proposto da: EHIWARIO CHUKS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELA GRILLO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso l'ordinanza n. cronol. 207/2021 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 13/04/2021; Sez. VI-RG 12541/2021 camera di consiglio 16.12.2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALAB ELLA LA CORTE RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 12 aprile 2021. Con quest'ultima pronuncia é stato negato che il ricorrente Ehiwario Chuks, nato in Nigeria, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria o a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell'interno ha depositato un «atto di costituzione» che non contiene alcuna difesa. 3. — I motivi di ricorso sono i seguenti. Primo motivo: violazione o falsa applicazione degli ara. 5, lett. c), e 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007 in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame del pericolo per l'incolumità del richiedente proveniente dalla comunità di appartenenza del padre in assenza di adeguata tutela da parte della pubblica autorità.

Secondo il ricorrente il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare non essere necessario che i responsabili del danno grave (rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) siano agenti istituzionali; Si deduce, infatti, che i detti responsabili possono essere anche soggetti privati. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale tenuto conto delle condizioni di criticità sociale e istituzionale del paese di provenienza, nonché del percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente nel nostro paese.

L'istante rimarca il rilievo che Sez. VI - RG 12541/2021 camera di consiglio 16.12.2021 2 assumerebbero, ai fini della protezione umanitaria, tre elementi: la situazione psico-fisica conseguente alla vicenda da lui narrata; l'aver egli concluso in Italia un contratto a tempo indeterminato nel settore dell'assistenza alla persona; l'approfondimento di aspetti del proprio vissuto idonei ad attestare una effettiva condizione di vulnerabilità. 4. — In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rituale rinuncia al ricorso per cassazione. 5.

— Ciò determina l'estinzione del giudizio. Non deve statuirsi sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte dell'intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, in data 16 dicembre 2021. DEP ELLE Ab