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Ordinanza — n. 5214/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as applicant withdrew appeal, extinguishing proceedings without substantive review of subsidiary protection claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5214/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the applicant, Hossin Jakir, formally withdrew his cassation appeal shortly before the hearing. Although the applicant had initially challenged the lower court's denial of subsidiary and humanitarian protection, the withdrawal rendered further judicial review unnecessary. Consequently, the Court ruled that no decision on the merits of the protection claim was required.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 14, lett. b) e c) d.lgs. n. 251/2007; When a party withdraws their appeal before the judgment, the proceedings are extinguished without the court needing to examine the merits of the underlying claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings subsidiary protection humanitarian protection Cassation appeal Italian immigration law procedural extinction domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
— Il primo motivo è così rubricato: «Violazione di legge, ex art. 360, n.
Art. 14, lett. b) e c) d.lgs. n. 251/2007
3, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 14, lettere b) e c), del d.lgs.
Art. 53 d.lgs. n. 251/2007
251/2007; falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 251/2007».
Art. 32, comma 3 d.lgs. n. 25/2008
3, c.p.c., dell'art. 32, comma 3, del d.lgs.
Art. 5, comma 6 d.lgs n. 25/2008
251/2007; falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs.
art. 53 d.lgs. n. 251/2007
251/2007; falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 251/2007».
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5587-2021 proposto da: HOSSIN JAKIR, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAMIANO FIORATO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; ge:Si - intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. VI - RG 5587/2021 camera di consiglio 16.12.2021 1 partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALAB ELLA. LA CORTE RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 9 dicembre 2020. Con quest'ultima pronuncia é stato negato che il ricorrente Hossin jakir, proveniente dal Bangladesh, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa. 3. — Il primo motivo è così rubricato: «Violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 14, lettere b) e c), del d.lgs. n. 251/2007; falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 251/2007».

Il secondo mezzo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, in combinato disposto con l'art. 5, comma 6, del d.lgs n. 25/2008». 3. — In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rituale rinuncia al ricorso per cassazione. 4. — Ciò determina l'estinzione del giudizio. Non deve statuirsi sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte dell'intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Sez. VI- RG 5587/2021 camera di consiglio 16.12.2021 2 Civile, in data 16 dicembre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLE