Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5213/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to applicant's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5213/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the applicant formally withdrew her cassation appeal. Although the Ministry of the Interior did not defend the lower court's refusal of refugee status, the applicant submitted a formal act of renunciation shortly before the hearing. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary as the litigation had been voluntarily abandoned by the party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007; Art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998: A cassation appeal is extinguished if the applicant formally renounces the request, rendering the court's examination of the merits unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum appeal withdrawal cassation renunciation procedural extinction refugee status denial voluntary abandonment of suit statuto di rifugiato domanda di protezione provvisoria protezione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007
Art. 8 d.lgs. n. 25/2008
Art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il secondo mezzo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto e in particolare dell'art. 5, comma 6, d.lgs 286/1998».
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4013-2021 proposto da: JOSEPH DEBORAH, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELA GRILLO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; e intimato avverso il il decreto n. 6690/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 09/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non )11 Sez. VI-RG 4013/2021 camera di consiglio 16.12.2021 1 partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. LA CORTE RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 9 gennaio 2021. Con quest'ultima pronuncia é stato negato che alla ricorrente Joseph Deborah potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che la stessa potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa. 3. — Il primo motivo è così rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 e 8 d.lgs. n. 25/2008».

Il secondo mezzo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto e in particolare dell'art. 5, comma 6, d.lgs 286/1998». 4. — In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rituale rinuncia al ricorso per cassazione. 5. — Ciò determina l'estinzione del giudizio. Non deve statuirsi sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte dell'intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Sez. VI-RG 4013/2021 camera di consiglio 16.12.2021 2 Civile, in data 16 dicembre 2021. 'DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE PERTO Maria Ant hi o