Cassation court dismisses tax agency appeal due to failure to properly notify the taxpayer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the taxpayer was not properly constituted and the notification attempt failed due to the recipient's transfer. The court held that when a notification fails for reasons not attributable to the sender, the sender must immediately re-initiate the notification process within half the statutory deadline. Since no subsequent notification attempt was proven, the appeal was rejected without ruling on the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 325 c.p.c.: In cases where procedural notifications fail due to circumstances beyond the notifier's control, the notifier must promptly re-initiate the notification process within half the statutory deadline to preserve the original request's effects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27081-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CARUSO GIOACCHINO; - intimato - avverso la sentenza n. 2784/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate sull'istanza di rimborso delle ritenute sugli arretrati pensionistici relativi agli anni 2006 e 2007, sostenendo che se le somme liquidate per arretrati fossero state pagate tempestivamente in corso dì maturazione non sarebbe stata applicata la ritenuta del 23%, per effetto dell'abbattimento previsto per la cd. "no tax area"; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che la fattispecie legale dell'esclusione dell'emolumento arretrato dalla tassazione separata per assunta sussistenza di una causa dipendente dalla volontà delle parti richiede necessariamente l'individuazione sia della causa che della volontà predette; costituiscono emolumenti arretrati quelli corrisposti, per qualsiasi ragione non addebitabile al contribuente, in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto; poiché nella specie il ritardo nella corresponsione degli arretrati pensionistici non è determinato da una espressa e specifica normativa ma da una soggettiva volontà dell'Ente erogante, certamente il ritardo non potrà ricadere sul contribuente al quale, se gli emolumenti arretrati fossero stati corrisposti tempestivamente, non sarebbe stata applicata la maggiore aliquota del 23%; l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non svolgeva attività difensiva.
Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 in quanto in relazione Ric. 2020 n. 27081 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- alle somme percepite a titolo di arretrati trova applicazione il principio di cassa e non quello di competenza. Il ricorso è inammissibile per difetto delle notifica del ricorso. Infatti, per un verso la parte ricorrente Caruso Gioacchino non risulta costituita e per un altro verso risulta agli atti soltanto che la notifica nei suoi confronti è stata tentata in data 21 ottobre 2020 ma il plico non è stato depositato perché il Caruso risultava "trasferito".
Pertanto, trova applicazione al caso di specie il princpio secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., S.U., n. 14594 del 2016;
Cass. n. 19059 del 2017; Cass n. 17577 del 2020), ipotesi quest'ultima che non si è verificata nel caso di specie, ove addirittura non risulta, alla data della camera di consiglio, alcun tentativo successivo di notificare nuovamente il ricorso. Pertanto, Ritenuto inammissibile il motivo di impugnazioné, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non avendo la parte contribuente svolto alcuna difesa. 41 O .AnY li:L, 1-CO il-41 I .1-ra h #1- P•Q•M. Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. Il Presidente LuciceJapolitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA