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Ordinanza — n. 5206/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against IMU tax ruling, holding lease contract validity determines taxpayer status regardless of physical possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5206/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission ruling that the lessor remained liable for IMU tax after lease termination. The taxpayer argued that liability ended upon contract resolution, but the court held that the lessor's status persists as long as the contractual bond exists, even if the property is not physically returned. Consequently, the court affirmed that the existence of the lease agreement, not material possession, dictates the taxpayer's identity for IMU purposes.

Regesto Legislator

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Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011; Art. 1, comma 672 della legge n. 147 del 2013: In cases of lease resolution, the lessor remains the passive subject of the IMU tax until the contractual bond ceases, regardless of the lessee's failure to return the property.

Parole chiave

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IMU tax liability lease contract termination lessor taxpayer status material possession requirement contractual bond validity tax commission ruling Cassation appeal dismissal contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011
Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs.
Art. 1, comma 672 della legge n. 147 del 2013
12-01-2022 -2- 2011 e dell'art. 1, comma 672, della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 20977 e 418 del 2021
Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass.
Cass. n. 6664 del 2020
20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass.
Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019
6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019).
Cass. n. 19166 del 2019
La condanna alle spese segue la soccombenza: in effetti già nel corso del 2019 e quindi anteriormente alla proposizione del presente ricorso, costituiva pronuncia isolata quella (Cass. n. 19166 del 2019) addotta dalla ricorrente a fondamento del ricorso e l'indirizzo opposto poteva dirsi ormai già consolidato.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26209-2020 proposto da: INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34, presso lo studio dell'avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO; - ricorrente - contro COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIOCIARIA, 16, presso lo studio dell'avvocato MONICA DE PASCALI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 736/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la società contribuente Intesa San Paolo s.p.a. (all'epoca Mediocredito Italiano s.p.a.) aveva concesso degli immobili siti nel comune di Busto Arsizio in locazione finanziaria a diversi soggetti: scioltisi i contratti per risoluzione, quest'ultimi non riconsegnavano gli immobili, che dunque rimanevano nel possesso dei conduttori; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l'IMU relativo all'anno 2012 e per il diniego di rimborso per lo stesso anno e per quegli stessi immobili e la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello solo limitatamente a sanzioni e interessi affermando che, ai fini della soggezione dei contribuenti all'IMU, in caso di locazione rileva non già la detenzione del bene e la sua eventuale mancata restituzione all'avente diritto ma la sola sottoscrizione e durata del relativo contratto di locazione, essendo il titolo contrattuale che determina la soggettività passiva dell'imposta in esame e non già la concreta disponibilità del bene.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente affidato ad un motivo di impugnazione mentre il comune di Busto Arsizio si costituisce con controricorso. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del Ric. 2020 n. 26209 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- 2011 e dell'art. 1, comma 672, della legge n. 147 del 2013 in quanto la sentenza impugnata non ha riconosciuto che la soggettività passiva IMU dell'utilizzatore di immobile concesso in locazione finanziaria perdura sino alla data di riconsegna dell'immobile alla società di leasing.

Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente:

Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che ai fini della soggezione dei contribuenti all'IMU, in caso di locazione rileva non già la detenzione del bene e la sua eventuale mancata restituzione all'avente diritto ma la sola sottoscrizione e durata del relativo contratto di locazione, essendo il titolo contrattuale che determina la soggettività passiva dell'imposta in esame e non già la concreta Ric. 2020 n. 26209 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- disponibilità del bene - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) fosse tenuta al pagamento dell'IMU pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo lo scioglimento dì tali contratti i conduttori non abbiano riconsegnato gli immobili. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato. La condanna alle spese segue la soccombenza: in effetti già nel corso del 2019 e quindi anteriormente alla proposizione del presente ricorso, costituiva pronuncia isolata quella (Cass. n. 19166 del 2019) addotta dalla ricorrente a fondamento del ricorso e l'indirizzo opposto poteva dirsi ormai già consolidato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. condanna útricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. Il Presidente