Cassation court dismisses tax appeal due to full payment of debt extinguishing the subject matter of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished because the taxpayer had fully paid the disputed tax debt before the appeal was filed. Although the tax agency raised procedural and substantive arguments regarding the assessment and tax credits, the court found no remaining controversy since the obligation was settled. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision as the subject matter of the dispute had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, D.L. 119/2018; Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018: When a taxpayer fully pays the disputed tax debt within the prescribed terms, the subject matter of the litigation ceases to exist, leading to the extinction of the proceedings regardless of pending appeals.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10796-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RESTAURI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato CURZIO CICALA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO CONTI e DAMINI PAOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2626/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che La parte contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa ad IRES per il 2007 e il 2008; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e accoglieva l'appello incidentale della parte contribuente; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 13064 del 15 maggio 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136; con nota di deposito del 3 giugno 2019 la parte contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate Ric. 2018 n. 10796 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 7 e 10 della legge n. 212 del 2000 stante la motivazione carente della cartella e dell'estratto di ruolo ivi recato; con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. cív., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione degli art. 36-ter, 40 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dovendosi escludere che la fattispecie possa rientrare tra quelle assoggettate alla disciplina del controllo formale delle dichiarazioni fiscali; con il terzo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione dell'art. 1, comma 344 e ss. della legge n. 296 del 2006 non essendo la società contribuente legittimata a benefciare del credito d'imposta connesso alla riqualificazione di immobili già esistenti.
Con nota di deposito del 3 giugno 2019 la parte contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, dei D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art.
6. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021). Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2018 n. 10796 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto" (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. sez. 6-5, ord., 30 dicembre 2021, n. 41966), (-t k .t re -1z-- t1.1 (k-G- c.2114.4
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. Il Presidente r