Italian tax court dismisses appeal when taxpayer proves full payment of tax debt under emergency law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer submitted proof of full payment of the disputed IRES debt. The taxpayer argued the tax authority incorrectly denied a specific energy renovation tax incentive, but the court found the matter resolved by the payment. Consequently, the court ruled that no further litigation was necessary as the underlying financial dispute had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 10 D.L. 119/2018; Art. 380 bis c.p.c.: The process is extinguished for cessation of the subject matter when the taxpayer proves full payment of the tax debt under the emergency measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8731-2018 proposto da: FAIMAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO, LAURA CASTALDI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controficorrente - avverso la sentenza n. 1936/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che La parte contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa ad IRES per il 2008; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 6198 del 1° marzo 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136; con nota di deposito del 3 giugno 2019 la parte contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136 attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che Con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 344 e ss. della legge n. 296 del 2006 in quanto la sentenza impugnata violerebbe le suddette Ric. 2018 n. 08731 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- norme nell'escludere la misura agevolativa ivi prevista alla società ricorrente sull'assunto che tale misura si applicherebbe solo agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi di riqualificazione energetica.
Con nota di deposito del 3 giugno 2019 la parte contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136 attestante il pagamento integrale degli importi dovuti in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art.
6. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021). Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto" (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. sez. 6-5, ord., 30 dicembre 2021, n. 41966).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. Il Presidente Lucip Napolitano (N( i t r DEPOSITATO