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Ordinanza — n. 5197/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, dismissing taxpayer's objection regarding postal notice proof validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5197/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, ordering the lower judgment quashed and remanded. The agency argued that a postal transmission list with a date stamp validly proved timely filing of an appeal, despite lacking a specific receipt number or signature. The court upheld this position, ruling that the postal date stamp constitutes sufficient proof of public official activity and that the absence of a signature does not invalidate the document's status as a public act.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 53, comma 2 e 22 d.lgs. n. 546/1992; Art. 156 c.p.c.: In tax proceedings, a postal transmission list bearing a date stamp validly proves timely appeal filing, as the stamp's authenticity is guaranteed by the crime of ideological forgery of public acts, rendering the lack of a signature irrelevant.

Parole chiave

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tax appeal timeliness postal notice proof public act validity date stamp evidence taxation procedure law notificazione viziata finzione di notifica postale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
27-01-2022 -2- loé RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 53, comma 2 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992
l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e 22 del d.lgs.
Art. 156 c.p.c.
546 del 1992, nonché dell'art. 156 c.p.c.
art. 156 c.p
546 del 1992, nonché dell'art. 156 c.p.c.
art. 327 c.p
art. 327 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12595 del 2020
327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. n. 12595 del 2020; Cass.
Cass. n. 33059 del 2019
12595 del 2020; Cass. n. 33059 del 2019;
Cass. n. 14163 del 2018
Cass. n. 14163 del 2018; Cass.
Cass. n. 22878 del 2017
14163 del 2018; Cass. n. 22878 del 2017; Cass.
Cass. SU n. 13452 del 2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21120-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro REDi-k ANDREA; - intimato - avverso la sentenza n. 4263/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Considerato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA ed altro per l'anno d'imposta 2004; contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto l'Agenzia delle entrate ha provveduto alla notifica dell'atto di impugnazione a mezzo del servizio postale e ha depositato, al momento della sua costituzione, una certificazione ovvero una distinta FIN & TES delle Poste Italiane, nella quale appare solo evidenziato il numero degli oggetti depositati per la spedizione, ma non è indicato il deposito della raccomandata a/r né il numero della stessa poi notificata al destinatario, nonché un semplice foglio formato dalla stessa Agenzia delle entrate, comunque privo della indicazione e della sottoscrizione del referente dell'accettazione delle Poste Italiane e, quindi di per sé non idoneo a provare che in quella data l'appello fosse stato depositato presso l'Ufficio Postale che, quale terzo addetto alla notifica, avrebbe dovuto a sua volta certificare incontrovertibilmente di aver ricevuto l'atto in questione in quella data; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva.

Ric. 2020 n. 21120 sez. MT - ud. 27-01-2022 -2- loé RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 156 c.p.c. in quanto, con la produzione della copia degli avvisi di ricevimento della raccomandata postale, che attesta la data di spedizione dell'appello in data 22 giugno 2016 e la sua ricezione in data 23 giugno 2016, l'Ufficio ha dimostrato sia la tempestività della propria costituzione nel giudizio di secondo grado sia la tempestività della proposizione dell'appello rispetto al termine d'impugnazione.

Il motivo di impugnazione è fondato. Questa Corte ha infatti affermato: nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. n. 12595 del 2020; Cass. n. 33059 del 2019;

Cass. n. 14163 del 2018; Cass. n. 22878 del 2017; Cass. SU n. 13452 del 2017); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma Ric. 2020 n. 21120 sez.

MT - ud. 27-01-2022 -3- rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. n. 33059 del 2019; Cass. n. 14163 del 2018). Nella specie l'elenco delle raccomandate reca la data e il timbro dell'ufficio postale del 22 giugno 2016, cosicché, poiché la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata depositata il 22 dicembre 2015 la proposizione dell'appello deve considerarsi tempestiva in quanto rispettoso del termine di sei mesi per proporre l'impugnaizone previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. pertanto, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 27 gennaio 20'2 Il Preside e M