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Ordinanza — n. 5192/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes regional tax court ruling for lack of adequate reasoning under constitutional law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5192/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the regional tax court's decision due to a fundamental defect in its reasoning. The taxpayer argued that the court failed to explain why the tax authority's valuation methodology was invalid, citing a generic rejection without specific grounds. The court held that the judgment violated constitutional requirements for clear and adequate motivation, rendering the decision null and void.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: A judicial decision is null if its motivation is apparent, perplexed, or incomprehensible, failing to provide a clear logical path to the conclusion.

Parole chiave

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lack of adequate motivation apparent reasoning defect constitutional requirement of clarity nullity of judicial decision tax assessment appeal modifica della licenza edilizia licenza edilizia comunale deroga alla licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è pertanto al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Col secondo motivo, esaminabile prioritariamente per ragioni logiche, si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.
Art. 360 c.p.c., n. 4
23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass.
Art. 366, n. 4, c.p.c.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente non difetta di specificità, in quanto i motivi del ricorso, ai sensi dell'art. 366, n.
art. 36 d.lgs. 546/92
e art. 36 d.lgs. 546/92 per motivazione apparente.
art. 132 c.p
Va premesso che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., e dell'art.
art. 360 c.p
132 c.p.c., e dell'art. 360 c.p.c., n.4, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 31/08/2015, n. 17330
4, c.p.c., enunciano le ragioni per le quali la decisione è considerata erronea, traducendosi in una critica della decisione impugnata, senza prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento (Cass., Sez. 3, 31/08/2015, n. 17330; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 31/05/2011, n. 11984
17330; Cass., Sez. 5, 31/05/2011, n. 11984) , e le censure hanno specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata, ai sensi della norma indicata, contenendo l'esposizione di ragioni che illustrano in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 03/08/2007, n. 17125
11984) , e le censure hanno specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata, ai sensi della norma indicata, contenendo l'esposizione di ragioni che illustrano in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass., Sez. 5, 03/08/2007, n. 17125).
Cass. 23940/2017
Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232
Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599
22232; Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass.
Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053
16599; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24674-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro RED CALOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FUSCO 113, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 127/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 31/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2018 n. 24674 sez. MT ud. 16-12-2021 -2- Rg 24674/2018 Agenzia delle entrate c/ Società Red Calor srl Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che ha accolto l'appello della Società Red Calor srl, in contenzioso su impugnazione da parte della contribuente di avviso di accertamento per rendita catastale di immobile adibito a capannone industriale, censito nella cat. D/8, per il quale era stata presentata una dichiarazione (DOCFA) per determinazione di una nuova rendita sul presupposto di variazioni edilizie sull'immobile, con divisione e diversa distribuzioni degli spazi interni.

La CTR, preso atto della sostanziale modifica del bene, risultante dai lavori eseguiti e della valutazione dell'Agenzia del territorio, ha ritenuto che le metodologie usate non sono espresse in forma tale che si possano intendere valide ai fini della determinazione dei valori accertati % avendo l'Ufficio seguito un metodo 'non ammissibile, avendo utilizzato per giustificarlo elucubrazioni non previste dalla legislazione qui citata", e l'attività istruttoria faceva riferimento a documenti non noti alla parte e riferiti a comparazioni anteriori al triennio. "Il presupposto della valutazione non era l'argomento da decidere, bensì la legittimità del comportamento dell'Ufficio nella modificazione della metodologia valutativa che conduceva alla determinazione del valore".

La Società si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente non difetta di specificità, in quanto i motivi del ricorso, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., enunciano le ragioni per le quali la decisione è considerata erronea, traducendosi in una critica della decisione impugnata, senza prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento (Cass., Sez. 3, 31/08/2015, n. 17330; Cass., Sez. 5, 31/05/2011, n. 11984) , e le censure hanno specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata, ai sensi della norma indicata, contenendo l'esposizione di ragioni che illustrano in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass., Sez. 5, 03/08/2007, n. 17125). I motivi del ricorso dell'Agenzia pertanto sono ammissibili, esplicitando con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali la sentenza impugnata è ritenuta nulla per difetto di motivazione, errata per violazione di legge.

2. Col secondo motivo, esaminabile prioritariamente per ragioni logiche, si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/92 per motivazione apparente. Il motivo è fondato, con assorbimento del primo motivo, col quale si deduce violazione dell'art. 2 comma 1 septies del DL 16/1993, conv, in I. n. 75/1993, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto per gli immobili censiti nelle cat. D ed E la rendita catastale viene determinata per stima diretta in base alla redditività del fabbricato, influenzata dall'ubicazione, le caratteristiche costruttive e la dotazione impiantistica, elementi in base ai quali l'Ufficio ha rettificato la rendita proposta.

3. Va premesso che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., e dell'art. 360 c.p.c., n.4, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica. In relazione al vizio di motivazione della sentenza, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, consente la denuncia in cassazione solo dell'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

3. Ciò premesso, il motivo è fondato. 3.1.La sentenza impugnata, che contiene la succinta esposizione del fatto, ha poi omesso di fornire una motivazione comprensibile e adeguata sulle ragioni della decisione, limitandosi a contestare il criterio di stima adottato dall'Ufficio in modo generico, senza indicare sulla base di quali elementi ha ritenuto illegittimo il classamento accertato dall'Ufficio. 3.2. Quello che emerge dalla scarna e disarticolata motivazione non è idoneo a far comprendere le ragioni della decisione, non essendo possibile individuare il percorso argomentativo che ha portato la CTR ad accogliere l'appello del contribuente; né tale carenza può essere supplita dalle informazioni reperibili nel ricorso e nel controricorso. 3.4.

La motivazione della sentenza è pertanto al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019).

Nella fattispecie ricorre pertanto il vizio di motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo - in quanto, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SU 3 novembre 2016; n. 22232); sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass.

SU 3 novembre 2016; n. 22232; Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

4. Il secondo motivo va pertanto accolto, con assorbimento del primo motivo, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le sp