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Ordinanza — n. 5187/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to file within 20 days, making it inadmissible ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5187/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the mandatory 20-day period. Although the Ministry of Economy and Finance filed a counter-petition, the Court held that late or missing filing renders the appeal procedurally impossible regardless of the opposing party's actions. Consequently, the appeal was dismissed ex officio, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 375, 387 c.p.c.; The failure to file a cassation appeal within twenty days of notification renders it inadmissible, a defect the Court may declare ex officio even if the respondent files a counter-petition.

Parole chiave

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cassation appeal improcedibility filing deadline ex officio declaration procedural impossibility tempestività dell'inoltro termini di ricorso tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
1008/21 -depositata in data 05.03.2021- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt.
Art. 375 c.p.c.
Art. 387 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 c.p
1008/21 -depositata in data 05.03.2021- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria ex art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25453/2017
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass.
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 252-01
Cass. Sez. Un. n. 4859-81
Cass. Sez. Un. n. 6420-81
Cass. 20327/2019
Cass. n. 12894/2013
Cass. n. 15544/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZ A sul ricorso 22337-2021 proposto da: CANESI GIORGIO ENEA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - COntfOrkOrrelitC - avverso l'ordinanza n. 1008/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO, depositata il 05/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 22337 sez. MT - ud. 27-01-2022 -2- 11 R.g .22337/2021 Canesi Giorgio Enea c/ Ministero Economia Finanze Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Canesi Giorgio Enea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTP di Milano, n. 1008/21 -depositata in data 05.03.2021- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr.

Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass, n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 27 gennaio 2022 ~Alt IN CANCELLINO