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Ordinanza — n. 5093/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; notification of multiple tax court rulings validly triggered short appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5093/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the SOGET appeal inadmissible due to its late filing, which exceeded the short appeal period. The appellant argued that the notification of the first-instance tax court ruling was irregular or invalid, but the Court found no merit in these claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 c.p.c.; Art. 11, n. 53/1994: In tax litigation, a single electronic notification of multiple judgments validly starts the short appeal period, placing the burden on the recipient to prove the specific judgment was omitted if contested.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation appeal short appeal period electronic notification multiple judgments inadmissible appeal legal costs allocation procedural deadline sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Art. 11, n. 53/1994
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 31779/2021
Generato dall'IA

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 465-2020 proposto da: SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELLA ROCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MONACO; - ricorrente - contro TORRELLI ANGELO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo; - controricorrente - contro TORRELLI GIANFRANCO, TORRELLI COSTANZA; - intimati - avverso la sentenza n. 427/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La SOGET spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro Torrelli Angelo Antonio, Torrelli Gianfranco e Torrelli Costanza, impugnando la sentenza della CTR Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 bis del d.lgs. n.546/1992.

Torrelli Angelo Antonio si è costituito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso notificato il 16 dicembre 2019 è inammissibile, risultando tardivamente proposto in relazione alla notifica della sentenza della CTR Abruzzo, depositata il 13 maggio 2019 e notificata a mezzo pec il 10 luglio 2019 e dunque ben oltre il termine breve previsto dall'art.327 c.p.c. Le superiori conclusioni resistono alle prospettazioni difensive esposte in memoria dalla ricorrente, volte per un verso a contestare la ritualità Ric. 2020 n. 00465 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- della notifica della sentenza di appello e, per altro verso a prospettare l'invalidità della notifica del controricorso per cassazione. Ed invero, le ragioni poste a sostegno delle difese esposte dalla ricorrente appuntate sull'esistenza di un'unica relata di notifica per una pluralità di sentenze rese dalla CTP di primo grado nei confronti della medesima parte -come operata dall'Avv. Torrelli- e per la notifica di alcuni controricorsi indirizzati sempre alla SOGET e relativi al giudizio da questa proposti nei confronti dello stesso, sono destituite di fondamento.

Quanto alla notifica cumulativa di diverse sentenze rese dal giudice di primo grado, è appena il caso di evidenziare che tale contestuale notifica non può affatto dirsi affetta da invalidità, senza che la parte destinataria abbia contestato che fra le sentenze ricevute vi fosse quella oggetto del giudizio al quale si riferiva l'appello proposto dalla SOGET, non mettendo la stessa in discussione che detta notifica abbia contemplato anche la sentenza del giudice di primo grado contro la quale la SOGET fece impugnazione. Soccorre, in proposito, quanto di recente affermato da questa Corte con l'ordinanza n.31779/2021, ove si è chiarito che in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata in via telematica con un unico invio, unitamente ad altre sentenze rese tra le stesse parti in altrettanti procedimenti pendenti, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, spettando in ogni caso al notificante - in caso di specifica contestazione circa il mancato inserimento della sentenza impugnata tra quelle spedite - l'onere di provare che l'invio telematico conteneva anche la sentenza in questione.

Ed è appena il caso di evidenziare che la SOGET non ha contestato la ricezione della sentenza di primo grado, quanto la conoscibilità della stessa in quanto ricevuta insieme ad altre sentenze. Ric. 2020 n. 00465 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- Quanto alla ritualità del controricorso proposto dall'Avv. Torelli, le assunte violazioni alle norme tecniche del pct, alle quali fa riferimento la SOGET in memoria, non assurgono a causa di invalidità della notifica, non integrando alcuna delle violazioni all'art.11 1. n.53/1994 alle quali accenna la ricorrente in memoria, in ogni caso configurandosi come mere irregolarità inidonee a determinare un vizio dell'atto processuale, pienamente conosciuto dalla ricorrente che ne ha contestato compiutamente il contenuto con la memoria anzidetta.

Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Torrelli in euro 1400,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso il 16.12.2021 in