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Ordinanza — n. 5092/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; late or missing appeal filing renders the case procedurally inadmissible under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5092/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible due to the appellant's failure to file the petition within the statutory twenty-day deadline. Although the opposing agency filed a counter-appeal, the Court held that the strict time limit for filing a cassation appeal cannot be cured by subsequent procedural actions. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and costs were allocated to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 375, 387 c.p.c.; The failure to file a cassation appeal within the mandatory twenty-day period renders the appeal inadmissible, a defect that the Court may declare ex officio and which cannot be remedied by the filing of a counter-appeal.

Parole chiave

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cassation appeal procedural inadmissibility filing deadline ex officio declaration counter-appeal effect deposito tardivo diritto al deposito ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
In conseguenza, anche l'omesso deposito' del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr.
Art. 375 c.p.c.
Art. 387 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 c.p
In conseguenza, anche l'omesso deposito' del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25453/2017
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass.
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 252-01
Cass. Sez. U n. 4859-81
Cass. Sez. U n. 6420-81
4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v.
Cass. 20327/2019
Cass. n. 12894/2013
Cass. n. 15544/2012
12894; Cass. n. 15544/2012).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14931-2021 proposto da: SALONIA MICHELE MASSIMO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 14931 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- r.g.14931/2021 Salonia Michele Massimo c/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Michele Massimo Salonia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTI: della Sardegna, n.5/2020 - depositata in data 18.01.2021- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr.

Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez., U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito' del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Dato il rilievo officioso della improcedibilità, le spese vanno compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso