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Ordinanza — n. 5084/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper re-examination of facts and lack of specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5084/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Campagnoli and Sala inadmissible, ordering them to pay the opposing party's legal costs. The appellants argued that the lower court violated procedural articles regarding evidence and interpretation, but the Supreme Court found these complaints insufficient. The court ruled that the appellants failed to demonstrate a specific violation of procedural rules or an improper re-examination of facts, necessitating a declaration of inadmissibility under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if the applicant fails to demonstrate a specific violation of procedural rules or an improper re-examination of facts, rather than merely alleging a general error in legal application.

Parole chiave

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inadmissibility declaration improper re-examination procedural violation onus of proof Article 360-bis c.p.c. controversie patrimoniali impugnabilità della decisione di rinvio opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Tantomeno risulta pertinente l'evocazione dell'art. 360, n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Tantomeno risulta pertinente l'evocazione dell'art. 360, n.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 348-bis c.p.c.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
Art. 99 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
244 e 233 cpc, nonché la violazione dell'art. 167 cpc per Ric.
Art. 244 c.p.c.
Art. 233 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 25573, 12/11/2020
S.U. n. 8053/2014
S.U. n. 7155, 21/3/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16023-2021 proposto da: CAMPAGNOLI ENRICO, ADRIANA SALA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRE ff1, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA NICATORE; - ricorrenti - Contro BIFANI RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POFI 6, presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PRATI LUCCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 237/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: «ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Genova rigettò l'impugnazione proposta da Enrico Campagnoli e Adriana Sala, nei confronti di Raffaela Bifani, avverso la sentenza di primo grado che ne aveva disteso la domanda di declaratoria d'acquisto per usucapione di uno stacco di terreno; - risulta utile ricordare che con l'originario atto di citazione gli attori avevano chiamato in giudizio Gianfranca Savorè Peccerini e Patrizia Bifani; le convenute, eredi di Gennaro Bifani, proprietario per la metà del bene, non si erano opposte alla domanda, a condizione che gli attori l'avessero provata; successivamente, poiché dell'altra metà era proprietaria Maria Bifani, deceduta nel 2004, ad essa sarebbe subentrato in qualità d'erede il fratello Gennaro Bifani, che aveva rinunciato all'eredità di costei, nel mentre l'altra erede, Raffaella Bifani, non aveva provveduto ancora ad accettare l'eredità; veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima e dello Stato; la Bifani, costituitasi, dopo aver dichiarato di non aver accettato, né rinunziato all'eredità, si era riservata di valutare la domanda attorea; successivamente, la chiamata accettava l'eredità e dichiarava di opporsi alla domanda; nel corso del giudizio d'appello Raffaella Bifani diveniva proprietaria per intero del terreno, quale successore "mortis causa" della madre Gianfranca Savorè Peccerini e in qualità di acquirente dalla sorella Patrizia; - consta dalla sentenza d'appello che gli appellanti avevano "lamentato principalmente la mancata ammissione delle prove dedotte in violazione o mancata applicazione degli artt. 244 e 233 cpc, nonché la violazione dell'art. 167 cpc per Ric. 2021 n. 16023 sez.

M2 - ud. 14-01-2022 -2- mancata applicazione o violazione dei pincipi in materia d'inteTretazione degli atti processuali"; ritenuto gli insoddryatti appellanti ricorrono sulla base di due motivi e che Raffaella Bifani resiste con controricorso; [i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa]; osserva con i due motivi, tra loro correlati, i ricorrenti denunciano violazione e I o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ., 111 cost., 1158, 2643, n. 12 bis, 2697 cod. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché dell'art. 167 cod. proc civ., assumendo, in sintesi, che la Corte locale aveva errato: a non valutare gli effetti dell'intervenuta adesione alla domanda, 'quale riconoscimento della situazione di fatto", con ricadute sull'onere della prova, da reputarsi assolto a riguardo delle parti che avevano prestato adesione, nonché liberamente apprezzabile in relazione agli altri litisconsorti, ciò ancor più avuto riguardo al novellato contenuto dell'art. 2643,12 bis, cod. civ.; - a non considerare che, in contrasto con l'art. 167 cod. proc. civ., Raffaella Bifani, limitatasi ad opporsi alla domanda, non aveva svolto tutte le proprie difese e presa compiuta posizione.

Il complesso censuratoti° è manifestamente infondato. Riferiscono gli stessi ricorrenti che le primigenie convenute non avevano prestato "tout court" adesione alla pretesa attorea, ma solo ove la stessa fosse risultata provata, cioè fondata. Quindi, al contrario dell'asserto impugnatoti° qui sostenuto, non avevano effettuato alcun riconoscimento dell'altrui diritto, ma, anzi, avevano sfidato gli attori a provare la pretesa. A ciò va soggiunto che Raffaella Bifani, divenuta in corso di causa unica proprietaria, aveva contestato l'avversa pretesa.

Né una tale contestazione, nel caso di specie, avrebbe implicato la necessità di specifici «orti assertivi: colui che rivendica l'acquisto per usucapione è gravato dell'onere probatotio, nel mentre al proprietario basta addurre il proprio titolo; salvo che gli sviluppi processuali Ric. 2021 n. 16023 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -3- rendano necessarie Jpecifiche prese di posizione, evenienza che qui non viene puntualmente allegata. Infine, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge (nella specie dell'ad. 2697 cod. civ.) i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S. U. n. 25573,12 /11 / 2020, Rv. 659459).

Tantomeno risulta pertinente l'evocazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (dr., per tutte, S.U. n. 8053 / 2014)». Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo Ric. 2021 n. 16023 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -4- stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessoti di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 gennaio