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Ordinanza — n. 5079/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against summary order due to late filing exceeding thirty-day appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5079/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Effe Group against a summary judgment order issued by the Avellino Tribunal. The appellant argued that the thirty-day appeal period had not started because they had only received a clerical deposit notice, not the actual notification of the order. The court ruled that the appellant had been properly notified via certified email on March 26, 2018, making the appeal filed in May 2018 untimely under Article 702 quater of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 702 quater c.p.c.; The thirty-day appeal period for summary orders commences from the date of notification to the party or, if earlier, from the clerical communication of the order, regardless of whether the party received the full text.

Parole chiave

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summary procedure appeal period notification deadline clerical communication Code of Civil Procedure timely appeal Cassation Court notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 702 ter c.p.c.
La comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi del comma 6° dell'art. 702 ter c.p.c. può essere, peraltro, eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata: questa Corte ha, infatti, già chiarito come il periodo aggiunto in coda al secondo comma dell'art.
Art. 183 bis c.p.c.
Art. 702 quater c.p.c.
La comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi del comma 6° dell'art. 702 ter c.p.c.
Art. 133 c.p.c.
può essere, peraltro, eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata: questa Corte ha, infatti, già chiarito come il periodo aggiunto in coda al secondo comma dell'art. 133 c.p.c. dall'art.
Art. 325 c.p.c.
d.l. n. 90 del 2014
45 del d.l. n. 90 del 2014, conv.
I. n. 114 del 2014
in I. n. 114 del 2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
I. n. 228 del 2012
1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric.
art. 702 ter c.p
La comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi del comma 6° dell'art. 702 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23526 del 2014
Cass. n. 23526 del 2014).
Cass. n. 24379 del 2019
Cass. n. 24379 del 2019) sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento alla data di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine perentorio (cfr.
Cass. n. 18022 del 2015
Cass. n. 18022 del 2015).
Cass. n. 35632 del 2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 35632-2019 proposto da: EFFE GROUP - Cooperativa sociale 0.n.l.u.s., rappresentata e difesa dall'Avvocato FATIMA CILLO e dall'Avvocato NICOLA VALENTE per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA; - intimato - avverso la SENTENZA n. 4505/2019 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 18/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Effe Group - Cooperativa sociale 0.n.l.u.s. avverso l'ordinanza con la quale il tribunale di Avellino, in data 24/3/2018, aveva rigettato la domanda risarcitoria che la stessa aveva proposto nei confronti del Comune di San Martino Valle Caudina.La corte, in particolare, dopo aver premesso che: - l'ordinanza impugnata è stata pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., a seguito di mutamento del rito disposto a norma dell'art. 183 bis c.p.c.; - l'ordinanza è stata comunicata alle parti, ad opera della cancelleria, a mezzo di posta elettronica certificata e per esteso, in data 26/3/2018; - l'appello è stato proposto con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario il 15/5/2018 e notificato alla controparte il 22/5/2018; ha ritenuto che l'appello, in quanto proposto oltre il termini di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del testo integrale dell'ordinanza, e cioè dal 26/3/2018, fosse tardivo e lo ha, quindi, dichiarato inammissibile.

La Effe Group - Cooperativa sociale 0.n.l.u.s., con ricorso notificato il 20/11/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. Il Comune di San Martino Valle Caudina è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 702 quater c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza considerare che, in realtà, l'appellante non aveva mai ricevuto la notificazione della sentenza di primo grado ma solo la comunicazione di deposito e pubblicazione della stessa ad opera della cancelleria del tribunale, la quale, però, non fa decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello, che può essere, quindi, proposto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. 2.1.

Il motivo è infondato. Ric. 2019 n. 35632 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 L ___/ --/ 2.2. Nel procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata (Cass. n. 5840 del 2017). Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni occorre, pertanto, far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, la quale, però, deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza (Cass. n. 7401 del 2017). 2.3.

La comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi del comma 6° dell'art. 702 ter c.p.c. può essere, peraltro, eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata: questa Corte ha, infatti, già chiarito come il periodo aggiunto in coda al secondo comma dell'art. 133 c.p.c. dall'art. 45 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in I. n. 114 del 2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzato a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, come appunto l'art. 702 quater c.p.c., che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera Ric. 2019 n. 35632 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (cfr.

Cass. n. 23526 del 2014). 2.4. L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere, infine, proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione (cfr. Cass. n. 24379 del 2019) sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento alla data di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine perentorio (cfr. Cass. n. 18022 del 2015). 2.5. Nel caso in esame, la certificazione rilasciata dalla cancelleria del tribunale di Avellino il 19/3/2019, di cui la Corte ha disposto l'acquisizione, dimostra che la parte appellante aveva ricevuto, in data 26/3/2018, a mezzo di posta elettronica certificata e per esteso, la comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., laddove, come incontestatamente accertato dalla sentenza impugnata, l'appello è stato proposto dalla stessa con atto di citazione notificato solo in data 15.22/5/2018, vale a dire oltre il termine di trenta giorni a tal fine stabilito dall'art. 702 quater, comma 1°, cit..

3. La sentenza impugnata resiste, pertanto, alle censure svolte dalla ricorrente. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite, in difetto di controricorso da parte del Comune.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2019 n. 35632 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ad 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile - 2, il 18 novembre 2021. Il Pr sidente Lore zo Ori/la CANCELLEFAA /IV!