Italian court dismisses appeal on legal distance claim, ruling third-party owner's removal does not establish virtual defeat.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mauro Del Re's appeal against the Appellate Court's decision awarding Antonio Del Re litigation costs. Mauro argued the Appellate Court erred by finding virtual defeat despite the wooden structure being owned by a third party (SGE) and having been removed before the lawsuit. The court held that the Appellate Court correctly assessed the timeline of communications with SGE as occurring after the lawsuit's notification and found no activity by Mauro prior to the trial that would justify immediate removal. Consequently, the court ruled that the third party's removal did not constitute a virtual defeat for the appellant, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A third party's removal of an illegal structure does not establish virtual defeat if the defendant failed to act before the lawsuit's notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25206-2020 proposto da: DEL RE MAURO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IOLE MAGGITTI; - ricorrente - contro DEL RE ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO LEONE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2081/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROSSANA GIANNACCARI. 3_0.9-rg Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Del Re Antonio ed altri soggetti nei confronti di Del Re Mauro, con la quale venne chiesta la rimozione di un fabbricato in legno assumendo la violazione delle distanze legali; il manufatto venne rimosso nel corso del giudizio di primo grado ed il Tribunale dì L'Aquila dichiarò la cessazione della materia del contendere, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di Re Mauro; propose appello Re Antonio, deducendo l'erronea condanna alle spese di lite; - la Corte d'appello di L'Aquila accolse il gravame e condannò Re Mauro al pagamento delle spese di lite in favore di Re Antonio, sulla base della soccombenza virtuale, rilevando che, prima della notifica della domanda, il convenuto non si era attivato, nei confronti del proprietario della costruzione , la SGE per ottenere la rimozione del manufatto, che era avvenuta nel corso del giudizio di primo grado; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Re Mauro sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso Re Antonio; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso - in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce l'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio in relazione alla circostanza che la proprietà e la disponibilità del fabbricato in legno sarebbe in capo alla società SGE, che dalle comunicazioni del RE Mauro emergerebbe che prima della notifica della citazione si sarebbe adoperato presso la SGE, proprietaria della casetta, per chiederne la rimozione, dapprima con solleciti verbali e successivamente con nota del 15.7.2010, in data antecedente alla notifica della citazione avvenuta ex art.140 c.p.c. in data 21.7.2010; il motivo è infondato; _ la corte di merito, nel regolamentare le spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, ha esaminato sia il fatto decisivo relativo alla proprietà del manufattro, sia le comunicazioni intercorse tra il ricorrente e la SGE, proprietaria della casetta ed ha ritenuto che esse fossero successive alla notifica dell'atto di citazione e che, in ogni caso, il ricorrente, pur non utilizzando la casetta non aveva compiuto prima del giudizio alcuna attività per consentire l'immediata rimozione; - in particolare, dall'esame degli atti processuali, l'atto di citazione venne consegnato per la notifica il 23.6.2010 e, solo in data 20.7.2010, il convenuto inoltrò alla SGE istanza formale di rimozione della casetta; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto la soccombenza virtuale del ricorrente nonostante la demolizione del fabbricato non fosse nella sua disponibilità e si fosse tempestivamente attivato perché la casetta fosse rimossa; il motivo è infondato; in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art.873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno (Cassazione civile sez.
II, 01/03/2001, n.2998); il ricorso va pertanto rigettato.- le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in C 2700,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile