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Ordinanza — n. 5077/2022 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation declares competence of Rovigo Tribunal over Venice Tribunal for administrative appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5077/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the Venice Tribunal's request to determine appellate jurisdiction regarding an administrative license revocation appeal. The Tribunal argued whether the fiscal forum rule applied, while the Ministry of Interior contended for Rovigo's jurisdiction based on proximity. The court ruled that the 2011 decree maintains the principle of the judge of proximity, thereby affirming Rovigo's competence and remitting the case.

Regesto Legislator

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Art. 25 c.p.c.; d.lgs. n. 150/2011: The fiscal forum rule does not apply to appeals against administrative sanctions from the peace judge; the judge of proximity remains competent in the second degree.

Parole chiave

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competence territorial giudice di prossimità foro erariale appello amministrativo giudice di pace regolamento d'ufficio sanzioni amministrative revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 45 c.p.c.
PREMESSO CHE Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 2 marzo 2021, ha richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., che questa Corte statuisca sulla questione di competenza relativa al giudizio d'appello proposto nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Rovigo n.
Art. 25 c.p.c.
La questione di competenza sollevata dal Tribunale di Venezia attiene a se in appello valga il criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. oppure se la deroga prevista dal comma 2 dell'art.
Art. 6 comma 2 d.lgs. n. 150/2011
oppure se la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 6 del d.lgs.
Art. 7 d.lgs. n. 150/2011
art. 45 c.p
PREMESSO CHE Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 2 marzo 2021, ha richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., che questa Corte statuisca sulla questione di competenza relativa al giudizio d'appello proposto nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Rovigo n.
art. 25 c.p
La questione di competenza sollevata dal Tribunale di Venezia attiene a se in appello valga il criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 23285/2010
Cass. 5249/2018
Cass. Ric. 2021 n. 07647 sez. M2
5249/2018 e Cass. Ric. 2021 n. 07647 sez. M2 - ud.
sez. un., n. 23285/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG 7647- 2021 sollevato dal Tribunale di Venezia con ordinanza n. RG 7214/2020, depositata il 2/03/2021, nel procedimento proposto da: LA TERRA POIDOMANI MAURIZIO, da una parte, MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI ROVIGO dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

ALESSANDRO PEPE, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento d'ufficio proposto dal Tribunale di Venezia, dichiarando la competenza quale giudice d'appello del Tribunale di Rovigo, con rimessione degli atti a quest'ultimo ufficio giudiziario. PREMESSO CHE Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 2 marzo 2021, ha richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., che questa Corte statuisca sulla questione di competenza relativa al giudizio d'appello proposto nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Rovigo n. 507/2019, che ha rigettato l'opposizione fatta valere avverso il provvedimento di revoca della patente di guida irrogato nei confronti di Maurizio La Terra Poidomani.

CONSIDERATO CHE Il regolamento d'ufficio è meritevole di accoglimento. La questione di competenza sollevata dal Tribunale di Venezia attiene a se in appello valga il criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. oppure se la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 si estenda anche al giudizio di secondo grado. Nel regime precedente al d.lgs. n. 150/2011 le sezioni unite di questa Corte, facendo leva sulla prevalenza dell'indicazione normativa del giudice di prossimità, hanno affermato il principio per cui "ai fini della competenza territoriale relativa al procedimento d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica la regola del foro erariale, relativa alle controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato" (Cass., sez. un., n. 23285/2010).

Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, gli artt. 6 e 7 del d.lgs n. 150 del 2011 si pongono il linea di continuità con la disciplina precedente, continuando ad individuare come competente il giudice di prossimità, ossia quello "del luogo in cui è commessa la violazione". Non vi è quindi ragione per non dare continuità all'indirizzo delle sezioni unite, così come è stato già più volte affermato da questa Corte (v. Cass. 5249/2018 e Cass. Ric. 2021 n. 07647 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- 10677/2020, quest'ultima pronuncia proprio relativamente a un regolamento d'ufficio chiesto dal Tribunale di Venezia rispetto a una declaratoria di competenza proveniente dal Tribunale di Rovigo quale giudice di appello).

Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Rovigo davanti al quale vanno rimesse le parti. Non vi è provvedimento sulle spese trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Rovigo, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. Il Presidente (Loreryzo Orilia) DE