Italian court dismisses tax appeal, ruling parking area occupation alone triggers TARSU liability regardless of title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by FINCOS ALASSIO SRL against the Regional Tax Commission's decision to impose TARSU taxes. The court held that the statutory requirement for tax liability is merely the objective fact of occupying or detaining an area, irrespective of the legal title or nature of the possession. Consequently, the company's concession to manage a parking lot did not exempt it from payment, and the omission of a specific ruling on waste production was deemed implicit in the main decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507; Art. 62, comma 2, D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507: The tax liability for TARSU arises solely from the objective fact of occupying or detaining an area, regardless of the legal title of possession, and the exclusion of waste-producing areas requires proof of both stable destination and non-production of waste.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14583-2020 proposto da: FINCOS ALASSIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30 presso il Dott. PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa dagli avvocati CINZIA PICCO, PAOLO SCAPARONE; - ricorrente - contro COMUNE DI ALASSIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE CONTRI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1145/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata 1'01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Che la società contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Liguria che ha confermato la pronuncia della CT P di Savona di rigetto dell'impugnazione del provvedimento comunale di soggezione a TARI dell'area adibita a parcheggio in concessione alla contribuente; che ha spiegato controricorso il Comune di Alassio; che in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta violazione di legge per mancanza del presupposto impositivo della detenzione di aree; che con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia su un motivo di appello; che, quanto al primo motivo, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in Ric. 2020 n. 14583 sez.
MT - ud. 13-01-2022 -2- concessione, restando del tutto irrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune (ex multis: Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez. 5", 25 luglio 2012, n. 13100; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5047). Peraltro, pur considerando che l'art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti <<per il particolare uso cui sono stabilmente destinati>>, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (in termini:
Cass., Sez. 5", 18 dicembre 2003, n. 19459; Cass., Sez. 5^, 1 luglio 2004, n. 12084; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5^, 1 agosto 2019, n. 18226). Nella specie, la CTR ha accertato che il concessionario del servizio di parcheggio era detentore dell'area destinata a parcheggio e, in quanto tale, era obbligato al pagamento del tributo; che, quanto al secondo motivo, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., 15255/2019).
Nella specie, il rigetto del motivo di appello era implicito nell'accertamento del presupposto della detenzione della contribuente sull'area destinata a parcheggio in forza della concessione da parte dell'ente locale, non essendone stata provata dalla contribuente l'inidoneità alla produzione di rifiuti. Ric. 2020 n. 14583 sez. MT - ud. 13-01-2022 -3- che, in conclusione, il ricorso è infondato e va respinto; che le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Alassio che liquida in €. millequattrocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello