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Ordinanza — n. 5072/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's appeal by free forum lawyer, rejecting regional commission's inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5072/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission decision that had declared the appeal inadmissible due to the lawyer's appointment. The agency argued it should not be bound by state attorney rules in all cases, while the commission insisted on strict adherence to state representation protocols. The court ruled that the agency can freely choose a private lawyer when state representation is unavailable or not required, thereby validating the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 43 comma 4 r.d. n. 1611 del 1933; Art. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016: The tax agency may utilize free forum lawyers without formalities when state representation is not mandated by convention or specific legal hypotheses, and the choice of counsel does not require proof of underlying legal prerequisites.

Parole chiave

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tax agency representation state attorney convention free forum lawyer inadmissibility appeal patrocinio libero foro ricupero d'imposta elenco dei contribuenti sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 43 comma 4 r.d. n. 1611 del 1933
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 1 comma 5 del d.l. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l.
Art. 363 c.p.c.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) (per tutte:
art. 363 c.p
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) (per tutte:

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 30008/2019
Cass., Sez. Un., 30008/2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1862-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro BACCI GUALTIERO; - intimato - avverso la sentenza n. 3507/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Che l'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agente per la riscossione avverso la pronuncia della CTP di Roma che annullava la cartella derivante da riliquidazione dell'imposta di registro per l'anno 2000; che il contribuente è rimasto intimato; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo sui lamenta violazione di legge per aver la CTR ritenuto che Agenzia delle entrate — Riscossione non possa ricorrere al patrocinio del libero foro, rimanendo vincolata all'Avvocatura dello Stato; che con il secondo si lamenta, in via subordinata, violazione di legge per non essere stato accordato termine onde regolarizzare il mandato; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, il primo assorbente il secondo:

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate—Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista Ric. 2020 n. 01862 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in 1. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) (per tutte:

Cass., Sez. Un., 30008/2019). Nella specie, la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per nullità del mandato ad litem conferito dall'Agenzia delle Entrate — Riscossione al difensore del libero foro; che, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR per il Lazio — Roma, cui demanda la regolazione delle spese del presente giudizio di le